Sez. 1 - , Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 (Rv. 668931 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Responsabilità solidale degli amministratori di società – Litisconsorzio facoltativo – Conseguenze – Applicabilità dell’art. 1310 c.c.. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)
La proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori di società dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non già necessario, cui consegue comunque l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., sicché l'atto interruttivo della prescrizione contro uno di essi ha effetto anche nei confronti degli altri.
Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)