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Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

Testo in vigore al

Art. 9 Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e per incursori subacquei

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

3. La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

4. Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:

  1. 1) lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;

  2. 2) lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

Art. 10 Indennita' supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede

1. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unita' o gruppi di unita' navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennita' di cui all'articolo 4, un'indennita' supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

2. L'indennita' di cui al comma precedente spetta altresi' agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilita' corrispondenti. I destinatari della predetta indennita' saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennita' supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita' e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre che non spetti l'indennita' di missione.

4. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

5. L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta, con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

Art. 11 Indennita' supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unita' navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attivita', un'indennita' supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennita' e' corrisposta, con le stesse modalita' e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

2. Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennita' di cui al primo comma, e' corrisposta una ulteriore indennita' nelle corrispondenti misure mensili:

  1. 1) marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;

  2. 2) sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.

3. Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.

4. Agli effetti della corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

5. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafonici spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

6. Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di lire 24.000.

7. Le indennita' di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

8. Un terzo della indennita' supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennita', non cumulabile con quella di cui al primo comma, e' dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.

Art. 12 Trattamento tavola alle mense di bordo

1. Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

Art. 13 Indennita' supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo

1. Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennita' supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

2. L'indennita' prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennita' spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo.

4. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuita' effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

5. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialita', l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

6. Le indennita' supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.

7. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.

8. Il compenso di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

Art. 14 Indennita' per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti

1. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennita' di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e' corrisposta nelle seguenti misure mensili:

  1. 1) ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

  2. 2) allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.

2. L'indennita' di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.

3. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennita' di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

4. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennita' nelle seguenti misure mensili:

  1. 1) ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, lire 50.000.

Art. 15 Indennita' di volo oraria

1. Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennita' pari al 2 per cento della misura della indennita' mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

2. L'indennita' di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Art. 16 Indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale

1. Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, puo' attribuire una indennita' di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

  1. 1) poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in localita' non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonche' altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

2. Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, puo' essere attribuita un'indennita' supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

Art. 17 Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'

1. Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

2. Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennita' di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza.

3. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

4. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e la indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

5. Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

6. L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

7. Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole "e' sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8" sono sostituite dalle altre: "e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8".

8. Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.

9. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255.

10. Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, numero 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

11. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

12. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

Art. 18 Effetti pensionistici

1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, e' pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente e' maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.

3. Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennita' piu' favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.

4. Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 17, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianita' di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.

6. Le indennita' di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.

Art. 19 Pensionabilita' delle indennita' di aeronavigazione e di volo

1. L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
La pensione normale di cui sopra e' altresi' aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennita' stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.
Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti".

Art. 20 Norme particolari in materia di pensionabilita' delle indennita' operative

1. Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilita' di cui al primo comma dell'articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestato con percezione delle indennita' di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo.

2. Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta e' determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente all'anzianita' di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.

3. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 18 non puo' superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, dell'indennita' di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.

Art. 21

1. Ritenute in conto entrate Tesoro

2. La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile alle indennita' di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilita', esclusa la parte pensionata delle indennita' di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

Art. 23 Decorrenza

1. Le indennita' ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983.

2. Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1982.

Art. 24 Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 284 miliardi in ragione d'anno.

2. All'onere di lire 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e, quanto a lire 104 miliardi, mediante riduzione dei capitoli numeri 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - LAGORIO - GORIA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA