Sez. U, Ordinanza n. 7442 del 20/03/2008 (Rv. 602309 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Realizzazione di opera pubblica non riguardante l'intera area interessata dalla dichiarazione di pubblica utilità - Azione di restituzione della porzione non utilizzata - Azione di risarcimento del danno per la perdurante occupazione della porzione stessa - Azione per l'occupazione appropriativa della porzione trasformata - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di espropriazione, qualora la realizzazione di opera pubblica non riguardi l'intera area interessata dalla dichiarazione di pubblica utilità, rientrano nella giurisdizione amministrativa sia la domanda di restituzione della porzione non utilizzata (da qualificarsi come richiesta di reintegrazione in forma specifica conseguente alla detenzione illecita eccedente il periodo di occupazione legittima), sia quella di risarcimento del danno per la perdurante occupazione della porzione stessa e per l'occupazione appropriativa della porzione trasformata, atteso che in ciascuna di tali domande la condotta lamentata si collega indirettamente alla dichiarazione di pubblica utilità, i cui effetti sono terminati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)