diritto.io

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Testo in vigore al

Art. 9

1. L'esame e' scritto ed orale.

2. L'esame scritto consistera' nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volonta' e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.

3. L'esame orale versera' sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonche' sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

4. Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

5. Nel caso di mancata approvazione, il candidato non puo' essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.

Art. 10

1. Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il procuratore del Re del tribunale, da cui dipende il distretto notarile dove la vacanza si e' verificata, ne da' immediatamente notizia al Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale provvede alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale ed analogo annunzio nel Bollettino ufficiale.

2. La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5, deve presentarsi al procuratore del Re suddetto entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sotto pena di decadenza. Alla domanda dovra' essere unito, in doppio esemplare in carta libera, l'elenco dei documenti presentati. Il procuratore del Re, muniti ambedue gli esemplari del visto con la data e la firma, ne restituira' uno all'interessato.

3. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso il procuratore del Re trasmette gli atti al Ministero per l'esame della regolarita' dei documenti. Compiuto tale esame, che e' definitivo, il Ministero restituisce gli atti con le informazioni raccolte al procuratore del Re, perche' li rimetta al Consiglio notarile per l'esame e la proposta di cui all'art. 11.

Art. 11

1. Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

2. Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

  1. a) se concorrano solamente candidati notari, si terra' conto della condotta morale, del merito e dell'anzianita' d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato e delle pubblicazioni;

  2. b) se concorrano solamente notari esercenti, si terra' conto, in particolar modo, dell'anzianita' d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avra' anche riguardo al risultato dell'esame di idoneita', ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato;

  3. c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terra' sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notati in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parita' delle altre condizioni, dovra' accordarsi la preferenza al notaio che gia' esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

4. Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potra' prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi posto messo a concorso.

Art. 12

1. Non puo' validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

2. Non puo' nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe gia' a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni.

Art. 13

1. La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sara' sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimera' in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmettera' quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14

1. Se entro trenta giorni da quello della ricezione degli atti del concorso il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovra', nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte di appello, la quale fara' la sua proposta, udito il pubblico ministero.

Art. 15

1. La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sara' fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino del Ministero stesso.

Art. 16

1. I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

Art. 17

1. Il cambio di residenza fra due notari puo', col loro consenso, essere disposto, purche' da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purche' si tratti di residenze di pressoche' uguale importanza e l'eta' e l'anzianita' d'esercizio dei richiedenti siano pressoche' uguali.

2. Il relativo provvedimento sara' dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

Capo II. Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 18

1. Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

  1. 1° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS 4 MAGGIO 2006, N. 182.

  2. 2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate»;

  3. 3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

  4. 4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sara' fornito dal Consiglio notarile;

  5. 5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

  6. 6° NUMERO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138;

  7. 7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'articolo 24.

Art. 19

1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato.
Il contributo e' riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno
. L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio e' iscritto.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.

Art. 20

1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio e' soggetto a procedimento disciplinare e puo' essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.

Art. 21

1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.

2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

Art. 22

1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:

  1. a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;

  2. b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione e' subordinata:

  1. a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

  2. b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.

3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21 , fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.

5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.

Art. 23

1. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N . . . n. . . . di (o fu) notaro in n. . . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

2. Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

3. Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.

4. Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potra' servirsene, ma dovra' invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conservera' come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.

Art. 23-ter

1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalita' di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e' sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.

Art. 24

1. Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalita' stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.2531

2. Tale termine puo' essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come puo' essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.2531

3. Adempiuto quanto e' innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.

4. Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato puo' reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.

5. Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro e' investito nell'esercizio delle sue funzioni.7

Art. 25

1. Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

2. Qualora la nuove sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sara' fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

Art. 26

1. Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

2. Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni.

3. Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per piu' di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per piu' di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

4. Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese. Per il congedo da uno a tre mesi, la facolta' di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

5. Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

6. Nei Comuni dove risiedono piu' di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potra' concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purche' concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la meta' dei notari assegnati al Comune.

7. Tanto il Ministero quanto l'autorita' che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunita' di farlo.

8. Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo pero' fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.

Art. 27

1. Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.

2. Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni.