Sez. 3, Sentenza n. 659 del 18/04/1968 Ud. (dep. 27/06/1968) Rv. 108472 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA - IN GENERE - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DI AULA DIVERSA DA QUELLA DESTINATA ALL'UDIENZA - NULLITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) -DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - MANCATA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA - IN GENERE - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DI AULA DIVERSA DA QUELLA DESTINATA ALL'UDIENZA - NULLITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
La mancata indicazione nel decreto di citazione dell'aula di udienza, non determina normalmente la nullita del decreto, non essendo tale indicazione richiesta dalla legge, la quale prescrive soltanto che il decreto di citazione contenga l'indicazione del luogo della comparizione e tale prescrizione e assolta con la indicazione della Sede dell'ufficio giudiziario, essendo tale indicazione sufficiente anche per la identificazione dell'autorita giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato e chiamato a comparire. Se, peraltro, il decreto di citazione contiene la indicazione di un'aula diversa da quella destinata all'udienza, tale erronea indicazione costituisce motivo di nullita in quanto incide sul rapporto processuale che non puo ritenersi regolarmente costituito. (nella specie il decreto di citazione conteneva l'invito a comparire all'udienza che si sarebbe tenuta in un ufficio di pretura avente soltanto un'aula normalmente destinata alle udienze penali, mentre il processo era stato invece chiamato in altra aula - normalmente destinata ai giudizi civili - in una udienza straordinaria, tenuta contemporaneamente a quella normale). (V. 106508, anno 1968, 105830, 103344, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)