Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse
Testo in vigore al
Art. 6 Casellario dei trattamenti pensionistici
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti:
"Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.
Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.
Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o piu' trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 23 e dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' effettuato, sull'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall'ente che eroga il trattamento di maggior importo.
Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmissione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.".
Art. 7 Comunicazioni obbligatorie
1. La mancata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale dei pensionati - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni - entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la mancata comunicazione entro novanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, delle notizie relative ai singoli pensionati, configura omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'ente o organismo tenuto alle comunicazioni.
2. Ferme restando le responsabilita' previste al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno nominati commissari ad acta per la trasmissione delle informazioni omesse.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 saranno effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ove gli enti dispongano di adeguate strutture informatiche, ovvero a mezzo supporto magnetico secondo modalita' da stabilire di comune accordo.
Art. 8
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85
Capo III. Interventi per lo sviluppo delle aree depresse
Art. 9 Mutui per lo sviluppo
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.
2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.
3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonche' al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalita' provvede il CIPE, che individua altresi', con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.
Art. 9-bis Possibilita' di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n.48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.
2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e' calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 1 gennaio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, e' operata in sede di versamento dell'imposta a saldo.
Titolo III. Disposizioni tributarie
Capo I. Disposizioni in materia di iva
Sezione I. Modifiche di aliquote e di tabelle
Art. 10 Variazioni di aliquote
1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento.
2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30;
b) al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di:
1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);
2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01).
2-bis) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02) ;
2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali dal genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03).7
2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.627, e' aggiunto il seguente numero:
"8-bis) ai trasporti delle merci di cui e' accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari".
3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) e' sostituito dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;" ed e' aggiunto il seguente numero: "123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;".
4. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto entro il 31 dicembre 1995.
6. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alle aliquote del 10 per cento e del 16 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, rispettivamente, del 9,10 per cento e del 13,80 per cento o, in alternativa, dividendolo, rispettivamente, per 110 e per 116, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
Art. 10-bis Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale".
Art. 11 Servizio telegrafico nazionale
1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 16) e' sostituito dal seguente:
"16) le prestazioni relative ai servizi postali;".
Art. 12 Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici
1. All'articolo 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti.".
Art. 13 Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali
1. Nell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore ad un milione di lire; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.".
Art. 14 Costruzioni rurali
1. Il numero 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;"
1-bis. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata di vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995":
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995",
c) al comma 5, primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1995" e le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1995";
d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 1995".
Art. 14-bis Recupero contributi agricoli
1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.
2. All'articolo 18, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "1993 e precedenti" sono sostituite dalle seguenti "1994 e precedenti".
Sezione II. Misure antielusive
Art. 15 Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso e' indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Qualora l'immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo periodo del comma 1. L'ufficio tecnico erariale invia, a norma del comma 2 del suddetto articolo 12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente puo' emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
1-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonche' quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente puo' emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si e' avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ovvero se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 16 Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali e' prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.
Art. 16-bis Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;';b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente , nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici;
c) nell'articolo 6, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.';
d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi';e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.';
f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni ammortizzabili' sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobili'.;3
Capo II. Disposizioni in materia di accise
Art. 17 Modificazioni aliquote accise
1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri;
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri;
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri;
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri;
e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg.
2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale.
3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantita' di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.
4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:
a) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc;
b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc;
c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc.
5. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti:
a) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 4;
b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.
6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure:
a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta;
b) L. 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e L. 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. E' soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico ....
7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 KW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 KWH per le utenze fino a 1,5 KW e di 220 KWH per quelle oltre 1,5 e fino a 3 KW, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali sono versate direttamente ai comuni.
8. L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica.
9. L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata.
Capo III. Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Sezione I. Disposizioni in materia di irpef, irpeg e di imposta sul patrimonio netto delle imprese
Art. 18 Detrazioni ai fini IRPEF
01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
725, le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta del 20 per cento".
1. Negli articoli 13-bis, comma 1, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, 114, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19 Aumento dell'aliquota dell'IRPEG
1. Nell'articolo 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "36 per cento" sono sostituite delle seguenti: "37 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati tenendo conto dell'aumento di cui al comma 1.
Art. 19-bis Sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA
1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facolta' diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fono al 30 giugno 1996 da soggetti che esercitano arti o professioni o attivita' di impresa nonche' quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche', per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiaranti;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;
c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995.
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 30 giugno 1996;
f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali nono si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;
i) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 e' dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma:
a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le societa' semplici e per gli enti non commerciali;
b) di lire 1.500.000 per le societa' commerciali di persone;
c) di lire 2.500.000 per le societa' di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi;
d) di lire 5.000.000 per le societa' di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a lire 5 miliardi, nonche' per le societa' diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione puo' essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importo rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.
5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 giugno 1996 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 30 giugno 1996, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 17 agosto 1996 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' l'attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.5
Art. 20 Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese
1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 e' dovuto l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi.
Sezione II. Misure in materia di tassazione delle imprese
Art. 21 Fusioni o scissioni societarie
1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.
2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo delle somme stesse.
3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.6