Sez. L, Sentenza n. 1551 del 29/04/1976 (Rv. 380299 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI INTANGIBILI E CONSOLIDATE - NOZIONE - INSENSIBILITA ALL'EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DECISIONE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 128, SECONDO COMMA, DEL RDL N 1827 DEL 1935 - EFFETTI SULLE COMPENSAZIONI LEGALI DI CREDITI DELL'INPS - ESTINZIONE DEI DEBITI CONCORRENTI ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - SITUAZIONI INTANGIBILI E CONSOLIDATE - NOZIONE - INSENSIBILITA ALL'EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DECISIONE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 128, SECONDO COMMA, DEL RDL N 1827 DEL 1935 - EFFETTI SULLE COMPENSAZIONI LEGALI DI CREDITI DELL'INPS - ESTINZIONE DEI DEBITI CONCORRENTI ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*
Situazioni intangibili e consolidate insensibili all'efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimita costituzionale di una norma sono soltanto le situazioni giuridiche che derivino da giudicato ovvero attingano la loro causale in norme processuali o sostanziali diverse da quella dichiarata incostituzionale. Ne consegue che la dichiarazione di incostituzionalita della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art 128 RDL n 1827 del 1935, la quale attribuiva all'INPS il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorita giudiziaria, travolge le compensazioni legali di crediti vantate dall'INPS in forza di tale norma, anche se l'Estinzione dei debiti concorrenti si sia verificata in data anteriore alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalita. (V 2146/72, mass n 359405).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1243, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 128 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)