Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012 (Rv. 623254 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Annullamento dell'atto di aggiudicazione da parte dell'organo di controllo - Conseguenze - Caducazione automatica del contratto di appalto - Sussistenza - Stipula del contratto allorché l'aggiudicazione era sospesa dal T.A.R. nel corso di giudizio poi dichiarato improcedibile - Irrilevanza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nei contratti di appalto stipulati dalla P.A. nel vigore delle norme di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'organo di controllo comporta, per un verso, che nessun effetto può essere riconosciuto al provvedimento annullato fin dal momento del suo venire in essere, e, per altro verso, che esso pone nel nulla l'intero effetto-vicenda derivato dall'aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto, destinato a subire gli effetti del vizio che inficia il provvedimento cui è inscindibilmente collegato ed a restare automaticamente ed immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione; questo effetto si produce anche nel caso in cui il contratto di appalto sia stato stipulato dopo l'impugnazione davanti al giudice amministrativo del provvedimento di annullamento e la sua sospensione da parte dello stesso giudice, qualora, a seguito della sopravvenuta improcedibilità del ricorso davanti al TAR, il provvedimento di annullamento torni efficace "ex tunc".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 336, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 337, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)