Sez. 1, Sentenza n. 1621 del 18/06/1963 (Rv. 262440 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - ABBREVIAZIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - ABBREVIAZIONE.*
In tema di ricorsi per Cassazione in materia elettorale, per effetto dell'art 36 legge 7 ottobre 1947 n 1058 sull'elettorato attivo (richiamato dall'art 75 del tu delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 5 aprile 1951 n 203), deve ritenersi ridotto alla meta oltre al termine di sessanta giorni previsto dal capov dell'art 325 cod proc civ per proporre l'impugnazione, anche quello di venti giorni stabilito, a pena di improcedibilita, dall'art 369 cod proc civ per il deposito, nella cancelleria della Corte di Cassazione, del ricorso e degli altri documentì conseguentemente deve ritenersi improcedibile il ricorso per Cassazione nella materia elettorale, che sia stato depositato oltre il decimo giorno successivo a quello della sua notificazione. (Conf 415/62).*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1951 num. 203 art. 75 CORTE COST., Legge 07/10/1947 num. 1058 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)