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Sez. 1, Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024 (Rv. 670975-01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Senso letterale delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670975-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, regolando la competenza in favore del Tribunale ed escludendo l'applicabilità della clausola compromissoria alla controversia, avente ad oggetto il pagamento di un compenso straordinario deliberato in favore dell'amministratore, per il contributo specifico dallo stesso apportato ad una importante operazione immobiliare).

Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)