Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli onorari e le vacazioni dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.
Art. 2
1. L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, e' di lire 1200.
2. L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati e' di lire 5000 e per quelle di cadaveri esumati e' di lire 10.000, compresi, in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.
Art. 3
1. Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attivita' prestata, a vacazioni, in proporzione del tempo impiegato.
2. Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.
3. Il diritto a vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intero.
4. Per ogni incarico ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni al giorno.
5. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati gia' conferiti e che sono ancora in corso.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Art. 4
1. Le vacazioni per le perizie ordinate dal giudice penale sono:
a) la prima di lire 2000 e ciascuna delle successive di lire 1000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;
b) la prima di lire 1000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;
c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500, per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.
2. Le suddette vacazioni, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.
Art. 5
1. Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:
a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.800 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 4.000;
b) i periti o consulenti tecnici; gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.500 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 3.700;
c) i periti o i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.200 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 3.600.
2. L'indennita' per ciascuna giornata di viaggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede e' ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad otto ore.
3. L'indennita' di soggiorno non e' dovuta se non quando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno.
4. La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.
5. In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio riconosciuti dal giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso e' corrisposta una indennita' di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie.
Art. 6
1. I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specificata delle somministrazioni fatte con precise indicazioni di quantita' e di valore.
2. L'acquisto di materiali va documentato, allegando ricevuta del venditore.
3. Agli effetti del rimborso, l'autorita' giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva necessita' sia degli accertamenti eseguiti che delle somministrazioni fatte ed esaminare la corrispondenza delle quantita' dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.
4. Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sara' valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato delle necessita' e della, durata di esso.
Art. 7
1. Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera' con le dotazioni del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO