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Sez. 3, Sentenza n. 523 del 02/03/1971 (Rv. 350202 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350202-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - PRESUPPOSTI - LIMITI.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie si determina per il solo fatto che siano state prospettate da una delle parti questioni relative alla esistenza e alla prorogabilita ex lege di un contratto agrario, indipendentemente dalla loro fondatezza. Il principio non si applica solo quando dagli Atti risulti prima facie che il rapporto dedotto in giudizio non rientra in alcuna delle fattispecie contemplate dalle leggi vincolistiche in materia agraria. (V 2112'69, mass n 341403).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)