Sez. L, Sentenza n. 2008 del 30/01/2006 (Rv. 587039 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Successione delle società per azioni nelle posizioni giuridiche degli enti pubblici creditizi - Art. 16, primo comma, d.lgs. n. 36 del 1990 - Esonero dalla contribuzione relativa agli assegni familiari - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In tema di successione delle società per azioni nelle posizioni giuridiche degli enti pubblici creditizi, alla stregua dell'art. 16, primo comma, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, secondo cui "le società bancarie risultanti dall'operazione di cui all'art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi", l'ampiezza del dettato normativo è tale da ricomprendere l'esonero dalla contribuzione relativa agli assegni familiari. La terminologia adottata mira proprio a garantire, senza residui, il subentro della nuova compagine societaria esattamente nella posizione dell'ente pubblico onde evitare il sorgere di dubbi collegati alla qualificazione dell'oggetto della successione. Conseguentemente non sussiste, nell'ordinamento, una regola specifica atta a limitare la portata della citata disposizione nel senso che della situazione di esonero non possa fruire la società per azioni succeduta all'ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la Banca Mediocredito non tenuta al versamento dei contributi per gli assegni familiari con riferimento ai dipendenti dell'istituto Federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, già in servizio al momento della trasformazione in società per azioni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356 art. 16 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)