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Sez. 1, Sentenza n. 6254 del 20/11/1982 (Rv. 423909 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DI SURROGA DEL CUSTODE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PER LA CONTESTAZIONE DEL POTERE STESSO DEL GIUDICE DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO SUINDICATO - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE CON SENTENZA DELL'OPPOSIZIONE EX ART. 617 COD. PROC. CIV. - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423909-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DI SURROGA DEL CUSTODE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PER LA CONTESTAZIONE DEL POTERE STESSO DEL GIUDICE DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO SUINDICATO - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE CON SENTENZA DELL'OPPOSIZIONE EX ART. 617 COD. PROC. CIV. - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ.*

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione di surroga del custode dei beni pignorati è sottratta ad ogni impugnazione, salvo il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi, allorché si contesti, non già l'opportunità del provvedimento, ma lo stesso potere del giudice di emetterlo. (nella specie, il curatore di un fallimento si era opposto all'ordinanza del giudice dell'esecuzione che lo aveva sostituito come custode di alcuni immobili, pignorati in corso di fallimento da un istituto di credito fondiario, sostenendo che il provvedimento esulava dalla Competenza di quel giudice in quanto interferiva con i poteri riservati al curatore nell'interesse di tutti i creditori nell'ambito della procedura fallimentare; la suprema Corte ha ritenuto proponibile l'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli Atti esecutivi, e quindi ammissibile il successivo ricorso per Cassazione contro la sentenza che aveva su di essa deciso). (V 1606/79, mass n 397954).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)