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Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali

Testo in vigore al

Capo I. Disposizione generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27, con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 12 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 4 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale CONFAIL-FAILEL; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987, la CILDI in data 5 marzo 1987, la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 28 aprile 1987 dalle stesse confederazioni e organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed inoltre dalla confederazione CISAS e dalla relativa organizzazione sindacale di categoria, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1 Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernenti il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto il 28 aprile 1987, recepita nel presente decreto e' approvata con provvedimento regionale, in conformita' ai singoli ordinamenti, per il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.4

Capo II. Occupazione

Art. 2 Piano occupazionale

1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, promuoveranno ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:

  1. 1) sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita';

  2. 2) riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci.

2. A tal fine gli enti formulano annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dalla singola amministrazione.

3. La individuazione dei fabbisogni avverra' a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a: realizzare il massimo di flessibilita' della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
attivare processi di mobilita' anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;
incrementare l'efficienza e la produttivita' degli enti utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione di ciascun ente sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e agli osservatori da istituire presso le singole regioni.

Art. 3 Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita': contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attivita' produttive e terziarie.

3. I predetti progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che gli enti potranno indicare nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziarie.

4. Per le camere di commercio i progetti Finalizzati riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture, delle attivita' economiche, delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica alle categorie produttive, nonche' ogni altra iniziativa finalizzata al sostegno dell'attivita' produttiva.

5. Per favorire la realizzazione di progetti finalizzati puo' essere istituito presso le camere di commercio un fondo speciale alimentato da una percentuale del diritto annuale da definire a livello di contrattazione nazionale articolata entro il limite massimo del 10% unitamente ai criteri per l'utilizzo delle risorse medesime. Tale percentuale sara' perequata, rispetto al monte salari, moltiplicandola per il rapporto fra monte salari e diritto annuale.

6. Tale fondo interviene nelle seguenti direzioni:

  1. 1) incentivazione del personale camerale coinvolto nella realizzazione dei progetti finalizzati, previa contrattazione decentrata;

  2. 2) reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato necessario per la realizzazione dei progetti finalizzati, sentite le organizzazioni sindacali.

7. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

Art. 4 Rapporto di lavoro a termine

A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potra' altresi' ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro .

  1. B) RAPPORTO DI LAVORO STAGIONALE.

2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

  1. a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni;

  2. b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge.

5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunita' montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93.

6. Al personale di cui ai precedenti punti A) e B) e' corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

7. Allo stesso personale compete l'indennita' integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilita', l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

Art. 5 Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

  1. a) concorso pubblico;

  2. b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi;

  3. c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, numero 13.

3. Il ricorso alle liste del Collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

4. Alle prove selettive di cui al comma 3 e' ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra' giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui all'art. 6, comma 8.

9. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale e il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali e' richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, comma 4, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale dovra' avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al comma 11, oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianita' di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica e' consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalita' di compensazione di cui al comma 10.

13. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso e' composta dal capo dell'amministrazione dell'ente, o da un suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione e' nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale e' designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.

17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.

19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del presente decreto, sara' riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengano opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

21. Limitatamente ai comuni di cui al comma 12, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile - ferma restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale - l'inquadramento alla settima qualifica funzionale e' consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.

23. Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non modificate dal presente decreto, nonche' le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 .

Art. 6 Mobilita'

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

2. La regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, Unione province d'Italia, Unione nazionale comunita' montane e Unione camere di commercio il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni, gli enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilita' e l'elenco del personale regionale, corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

4. La regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilita' interna ai singoli enti del comparto, la mobilita' esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalita' di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilita' ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianita' di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie e' comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilita'.

12. La mobilita' puo' attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti destinatari del presente decreto trasmettono alle rispettive regioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilita' di cui al comma precedente.

14. L'ente regione provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

15. Le camere di commercio trasmetteranno altresi' l'elenco di cui al precedente tredicesimo comma al Ministero dell'industria che, con gli stessi termini e modalita' di cui ai commi precedenti, provvedera' alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale.

16. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

17. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

18. I posti segnalati per la mobilita' per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

19. L'utilizzazione della mobilita' nelle forme di cui ai precedenti commi e' facolta' degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica.

20. Oltre alla mobilita' di cui sopra e' consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. E' consentito altresi' il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli enti del comparto sanita', a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

21. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanita'. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

22. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.

23. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova, purche' abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

24. Nelle regioni a statuto speciale la tenuta dell'albo sulla mobilita' di comparto e' affidata al commissario di Governo o all'organo che ne svolge le funzioni per legge.

Art. 7 Pari opportunita'

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

2. Per consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso i singoli enti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita' che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Capo III. Produttivita' ed organizzazione del lavoro

Art. 8 Produttivita'

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, ciascun ente istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttivita') alimentato:

  1. 1) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

  2. 2) da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo comma;

  3. 3) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8, comma nono, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario degli enti e' quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando l'attivita' amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. Gli enti di media e grande dimensione si doteranno di appositi uffici di organizzazione e metodi e nuclei di valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (amministrazione-sindacati) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni all'amministrazione, definiranno l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti si provvedera' altresi' allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

  1. 1) all'individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate;

  2. 2) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione ;

  3. 3) - alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorita' individuate dagli organi degli enti .

4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttivita' previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, dal punto 15 dell'accordo 1983/85 per il personale delle regioni, dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti obiettivo predisposti dalle strutture interne che l'ente approvera'.
In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti e/o dell'unita' organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati.

6. Tutta la materia della produttivita' afferente a piani, progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti sono oggetto di contrattazione decentrata.

7. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e in seguito periodicamente gli enti compiranno con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa.

Art. 10 Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttivita' di gestione e' demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.

3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno:

  1. a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la produttivita' individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita' di cui all'art. 8:

  2. b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";

  3. c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate nonche' alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita';

  4. d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;

  5. e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

  6. f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro;

  7. g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

  8. h) garantire l'accrescimento delle capacita' professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalita' ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

4. Le disposizioni di cui comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio .

Art. 11 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.

2. I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attivita' oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

3. L'orario di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

4. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri:

  1. 1) migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione;

  2. 2) piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

  3. 3) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

  4. 4) ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati; riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

5. L'orario settimanale di lavoro, puo' essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

6. Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

7. Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

  1. a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;

  2. b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

  3. c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita';

  4. d) grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

9. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi.

11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro puo' essere considerato orario di servizio.

12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo e' fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno e' fissata nella misura del 30%.

Art. 12 Orario flessibile

1. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facolta' limitando, pero', al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.

3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri casi - quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro - puo' essere attuato per gruppi di partecipazione.

7. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13 Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalita' degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' o eventi naturali.

5. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
5% per la fascia oraria diurna;
20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
30% per la fascia festiva notturna,
le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennita' di turno.

8. La tariffa oraria e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

Art. 15 Permessi - Recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

7. Al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per matrimonio rientrante nel limite di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

Art. 16 Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario e' disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non puo' superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita';
7 ore annue per dipendente destinate dal presente accordo a salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere il monte ore riferite all'anno pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore annue per il numero dei dipendenti per i comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente terzo comma.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

  1. 1) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

  2. 2) indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

  3. 3) rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:

  1. 1) al 15% per il lavoro straordinario diurno;

  2. 2) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

  3. 3) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalle rispettive normative, sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma e' ridotto a 156.

12. Le camere di commercio per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale possono essere autorizzate dall'amministrazione vigilante ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalita' potranno essere concesse dalle regioni per gli istituti autonomi case popolari e per i consorzi di sviluppo industriale.

Art. 17 Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Art. 18 Formazione e aggiornamento professionale

1. Gli enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale.

2. Gli enti istituiscono un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.

3. Annualmente, le regioni, e gli enti di cui al precedente art. 1, in accordo con l'organizzazione sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli istituti autonomi case popolari, i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

5. L'attivita' di formazione e' finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui e' assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

6. La prima finalita' sara' perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

7. La seconda finalita' sara' perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilita' professionale.

8. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.