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Sez. 1, Sentenza n. 12318 del 04/12/1997 (Rv. 510714 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Decreto emesso in mancanza dei requisiti prescritti - (Difetto di esigibilità del credito) - Accertamento della invalidità "ab origine" del provvedimento - Conseguenze - Revoca del decreto - Ordine ex officio di cancellazione dell'ipoteca - Principio della proporzionale conservazione degli atti di esecuzione compiuti ex art. 653 secondo comma cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510714-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio d'opposizione, ove discenda non da fatti sopravvenuti, ma dal riscontro dell'iniziale mancanza dei requisiti all'uopo prescritti, quale il difetto di un credito esigibile, comporta, salvo l'accoglimento in tutto od in parte della domanda riformulata dal creditore in detto giudizio, l'invalidità "ab origine" del provvedimento monitorio, ed esige anche d'ufficio l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietà, dato che il principio della proporzionale conservazione degli atti di esecuzione in precedenza compiuti, posto dall'art. 653 secondo comma cod. proc. civ. per il caso di fondamento parziale dell'opposizione, riguarda la diversa ipotesi in cui l'indicata revoca sia disposta nonostante l'originaria presenza delle condizioni dell'ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)