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Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263745 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Fatture "soggettivamente" false - Utilizzo - Reato ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Elemento soggettivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263745-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l'autonomia fra i relativi procedimenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)