Sez. 2, Sentenza n. 15606 del 22/03/2013 Cc. (dep. 04/04/2013) Rv. 255795 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO | Rigetto di emissione di ordinanza di custodia cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari - Appello del P.M. - Misura disposta in accoglimento del gravame - Ricorso per cassazione da parte dell'indagato volto a contestare la gravità del quadro indiziario - Ammissibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO
In tema di impugnazioni "de libertate", qualora in sede di appello proposto dal P.M. avverso il diniego del G.i.p. di emissione della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari, l'indagato non abbia provveduto, con la presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all'udienza, a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli è precluso dedurre tale questione in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)