Sez. 4, Sentenza n. 3757 del 05/12/1988 Ud. (dep. 15/03/1989) Rv. 180772 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - NOZIONE - CONSAPEVOLEZZA DI UNO STATO DI MALATTIA - GRAVE FORMA DI DIABETE - CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - PERDITA DEL CONTROLLO DEL VEICOLO - EVENTO LETALE IN DANNO DI TERZO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - NOZIONE - CONSAPEVOLEZZA DI UNO STATO DI MALATTIA - GRAVE FORMA DI DIABETE - CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - PERDITA DEL CONTROLLO DEL VEICOLO - EVENTO LETALE IN DANNO DI TERZO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di responsabilità per sinistri stradali, non ricorre una ipotesi di caso fortuito, da intendersi quale accadimento imprevisto ed imprevedibile, che S'inserisce d'improvviso nell'Azione del soggetto e che non può farsi risalire in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, all'attività psichica dell'agente, quando taluno, pur sapendo di essere affetto da gravissima Forma di diabete, con alto tasso glicemico, si pone alla guida di un automezzo in stato di stanchezza, in giornata estiva particolarmente afosa, venendo colto da malore, sì da perdere il controllo del veicolo e causare infortunio con conseguenze letali per terzi. Ne consegue che, in una tale ipotesi, l'agente non può invocare esonero da responsabilità penale per fortuito. (V mass n 137016, sulla seconda parte; (Conf mass n 149671, ed ivi citate sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)