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Sez. 1, Sentenza n. 7773 del 14/07/1993 (Rv. 483150 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere | Spedizioniere doganale - Pagamento dei tributi doganali - Differimento - Polizza fidejussoria - Stipulazione - Tributi - Pagamento da parte del fidejussore - Diritto del medesimo di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario della merce importata - Ammissibilità - Comportamento illecito dello spedizioniere - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483150-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere

Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 N. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949-1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita; mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa del comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana le somme ricevute dall'importatore, giacché la circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla fidejussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere e importatore medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)