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Sez. 1, Sentenza n. 8257 del 27/02/2026 Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289525-03

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida - Rischio di fuga dello straniero espulso - Mancanza di passaporto o altri documenti equipollenti - Valutazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289525-03

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il giudice della convalida del trattenimento dello straniero raggiunto da decreto di espulsione deve necessariamente tenere conto, ai fini della valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 lett. B) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)