Sez. 2, Sentenza n. 3909 del 06/12/1969 (Rv. 344313 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COMPOSSESSORI DEL BENE RIVENDICATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COMPOSSESSORI NON CHIAMATI NE INTERVENUTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COMPOSSESSORI DEL BENE RIVENDICATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - COMPOSSESSORI NON CHIAMATI NE INTERVENUTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Rispetto all'Azione di rivendica, la quale tende all'attuazione di un mero Obbligo giuridico (rilascio del bene), non e configurabile litisconsorzio necessario di tutti i compossessori del bene, sicche la domanda puo essere proposta anche soltanto contro alcuni soltanto di essi. I compossessori che non siano stati chiamati ne siano intervenuti nel primo grado del giudizio possono intervenire in grado d'appello a norma dell'art 344 cod proc civ. (sulla prima parte, V 3116-69, massima n 343068 2689-68, massima n 335241 e numerose altre conformi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)