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Sez. L - , Sentenza n. 35997 del 22/11/2021 (Rv. 663001 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Riattivazione - Modifiche dell’addebito in dipendenza dell’evolversi della vicenda penale - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663001-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la ripresa del procedimento disciplinare ammette le modifiche dell'addebito giustificate dall'evolversi della vicenda penale, permettendo alla P.A. di procedere per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, ma che siano contenuti nella originaria contestazione, e ciò in quanto, la sospensione legittima dell'"iter" ha anche lo scopo di consentire la fruizione degli accertamenti svolti in sede penale, che devono essere apprezzati nella loro interezza; esorbita, invece, dalle modifiche consentite, l'inserzione nella contestazione di fatti nuovi, tali da esprimere un disvalore diverso da quello originario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)