Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 17/06/1968 (Rv. 333986 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO DI UNA COSTRUZIONE IN COMPROPRIETA - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO DI UNA COSTRUZIONE IN COMPROPRIETA - SUSSISTENZA.*
La domanda di condanna all, adempimento di un Obbligo positivo inerente a diritti reali- demolizione di una costruzione e riduzione in pristino- va proposta nei confronti di tutti i contitolari poiche, in caso contrario, la pronunzia, destinata per sua natura ad incidere in situazioni irrimediabilmente comuni a tutti gli aventi diritto, risulterebbe priva di effetti anche nei confronti delle parti non pretermesse. (Conf. Alla sent. N. 394-66, mass. N. 320786).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)