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Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 17/06/1968 (Rv. 333986 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO DI UNA COSTRUZIONE IN COMPROPRIETA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333986-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO DI UNA COSTRUZIONE IN COMPROPRIETA - SUSSISTENZA.*

La domanda di condanna all, adempimento di un Obbligo positivo inerente a diritti reali- demolizione di una costruzione e riduzione in pristino- va proposta nei confronti di tutti i contitolari poiche, in caso contrario, la pronunzia, destinata per sua natura ad incidere in situazioni irrimediabilmente comuni a tutti gli aventi diritto, risulterebbe priva di effetti anche nei confronti delle parti non pretermesse. (Conf. Alla sent. N. 394-66, mass. N. 320786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)