Sez. 6, Sentenza n. 1434 del 08/07/1967 Ud. (dep. 14/09/1967) Rv. 105413 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CASELLARIO GIUDIZIALE - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE PER LA QUALE E AMMESSA L'OBLAZIONE - CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL CASELLARIO - IMPUGNAZIONE CHE INVESTA LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCANZA D'INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CASELLARIO GIUDIZIALE - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE PER LA QUALE E AMMESSA L'OBLAZIONE - CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL CASELLARIO - IMPUGNAZIONE CHE INVESTA LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCANZA D'INTERESSE.*
La condanna per contravvenzione per la quale e ammessa l'oblazione non e iscrivibile di norma nel casellario giudiziario; essa e soggetta, tuttavia, ad iscrizione se viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ove si verifichi quest'ultima ipotesi e inammissibile, per Mancanza di interesse, l'impugnazione che investa la concessione del beneficio predetto, non solo perche nel sistema attuale vige il principio che il beneficio di cui all'art 163 cod pen non e disponibile da parte dello imputato e non puo formare oggetto, dopo la concessione, di valida rinunzia, ma perche la legge stessa (art 604 n 1 cod proc pen) nel prevedere il conflitto fra i due contrastanti interessi del condannato (condanna senza beneficio della sospensione condizionale e senza iscrizione del casellario, e condanna col predetto beneficio ma con iscrizione nel casellario) lo risolve prevedendo il sacrificio dell'interesse alla non iscrizione ritenendo prevalente l'interesse alla sospensione condizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)