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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023 (Rv. 667646 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Contratto divisione - Usucapione del diritto di servitù da parte di un condividente a favore di porzione a lui attribuita a carico di altro condividente - Cumulo del possesso all’esito della divisione con quello di compossessore - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667646-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

In caso di contratto di divisione di un fondo, il condividente che domanda di accertare l'acquisto

attribuita ad altro condividente, non può unire al possesso di tale servitù, esercitato in esito alla divisione, quello da lui in precedenza svolto quale compossessore "pro indiviso" dell'asserito fondo dominante. Per godere degli effetti del possesso "ad usucapionem" di una servitù a carico di un fondo di proprietà comune occorre, infatti, che lo stesso sia esercitato a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, ovvero che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i compossessori, in quanto ove tale utilità (nella specie, il passaggio e la collocazione di condutture) derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà, non è configurabile l'esercizio di una servitù a carico di detto bene.

Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)