diritto.io

Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Art. 29 Vigilanza sugli uffici di conciliazione

1. La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle autorita' giudiziarie in conformita' delle disposizioni contenute nel titolo VIII del presente ordinamento.

Capo II. Del pretore.

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 30 Sede del pretore

1. Il pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento determinato nella tabella B annessa al presente ordinamento.

Art. 31 Composizione dell'ufficio

1. La pretura e' retta dal pretore titolare. Possono essere addetti alle preture uno o piu' magistrati in sottordine e vice pretori onorari.

2. Alle preture indicate nella tabella M annessa al presente ordinamento sono assegnati magistrati aventi grado di primo pretore e possono essere destinati in qualita' di vice pretori gli uditori giudiziari, a norma dell'articolo 129.

3. Qualora non sia possibile destinare a tali ultime sedi magistrati aventi grado di primo pretore, i relativi posti possono essere conferiti a pretori, di regola fino a che possa esservi destinato un primo pretore.

Art. 32 Nomina ed eventuali incarichi dei vice pretori onorari

1. Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori esercenti che hanno compiuto l'eta' di anni 25. La loro nomina e' fatta per un triennio e puo' essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati piu' di due vice pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

2. Se nelle preture indicate nella tabella M annessa al presente ordinamento mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice pretore onorario, fino a che dura l'incarico speciale, sono corrisposte le indennita' spettanti all'uditore vice pretore che egli sostituisce. L'incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e puo' essere sempre revocato. Il numero dei vice pretori onorari, ai quali puo' essere conferito tale incarico speciale, e' determinato dal regolamento.

Art. 33 Funzioni ed attribuzioni del pretore

1. Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:

  1. 1) di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa:

  2. 2) di giudice in materia penale;

  3. 3) di giudice tutelare.

2. Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, le altre attribuzioni che gli sono deferite.

Art. 34 Funzioni ed attribuzioni dei magistrati in sottordine e dei vice pretori onorari

1. I magistrati in sottordine coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni.

2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine.

Sezione II. Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni.

Art. 35 Costituzione delle preture in sezioni

1. Gli uffici di pretura indicati nella tabella O annessa al presente ordinamento sono ripartiti in sezioni civili e penali.

2. Puo' essere costituita una speciale sezione per la trattazione delle controversie individuali in materia corporativa, ed altra per il servizio delle tutele dei minori in affari riguardanti la loro assistenza morale e patrimoniale, ed in genere per l'osservanza delle norme speciali relative alla protezione della maternita' ed infanzia.
I magistrati che vi sono addetti possono far parte anche di altre sezioni.

Art. 36 Sezioni promiscue

1. E' consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

2. Le preture di cui all'articolo precedente, alle quali sono addetti non piu' di quattro magistrati, compresi gli uditori vice pretori, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.

Art. 37

1. Determinazione delle sezioni e successive modificazioni.

2. Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture di cui all'articolo 35 provvede, con suo decreto, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d'appello. Se occorre modificare la ripartizione, il Ministro provvede nella stessa forma con effetto dall'inizio del successivo anno giudiziario, salvo casi di urgenza.

Art. 38 Attribuzioni del titolare

1. Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.

Art. 39 Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni

1. Ciascuna sezione e' composta da uno o piu' magistrati.

2. La prima sezione e' presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce. Le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei magistrati che vi sono addetti, e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura.

3. All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni provvede con decreto, per ciascun anno giudiziario, il primo presidente della corte di appello su proposta del pretore titolare, sentiti il presidente del tribunale, il procuratore del Re Imperatore e il procuratore generale presso la corte di appello.

Sezione III. Delle sedi distaccate di pretura

Art. 40 Costituzione delle sedi distaccate di pretura

1. Nei comuni indicati nella tabella C annessa al presente ordinamento, sono costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per ciascuna di esso stabilita.

2. In dette sedi il pretore puo' recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata.

3. I segretari e vice segretari comunali possono fare le veci del cancelliere.

4. L'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario dell'ufficio di conciliazione o il messo comunale delegato dal podesta' fa le veci dell'ufficiale giudiziario, salvo che concorrano speciali motivi.

Art. 41 Istituzione e soppressione di sedi distaccate

1. La istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura e' disposta, quando ne ricorre la necessita' o la convenienza, con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

2. Il funzionamento delle sedi distaccate di pretura e' regolato da norme particolari.

Capo III. Del tribunale.

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 42 Sede del tribunale

1. Il tribunale ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale

1. Il tribunale:

  1. 1) esercita la giurisdizione in primo grado ed in appello in materia civile, e in primo grado nelle controversie individuali in materia corporativa;

  2. 2) esercita la giurisdizione in materia penale, in primo grado ed in appello;

  3. 3) delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile, ed esercita nei modi stabiliti dalle leggi le altre attribuzioni ad esso deferite.

Art. 44 Ufficio d'istruzione penale

1. In ogni tribunale uno dei giudici e' incaricato, per ciascun anno, dell'istruzione penale, salvo il disposto del terzo comma dell'art.
119
. In caso di bisogno possono essere applicati all'ufficio d'istruzione altri giudici del tribunale medesimo.

2. L'incarico di esercitare funzioni istruttorie e' revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 45 Giudice di sorveglianza

1. Nella sede del tribunale, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice e' annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

2. Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

3. In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale.

4. L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza e' revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 46 Costituzione delle sezioni

1. Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni.

2. Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili e le controversie in materia corporativa, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello.

3. A ciascuna sezione sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio.

Art. 47 Presidenza delle sezioni

1. Nei tribunali costituiti in sezioni il presidente del tribunale presiede la sezione prima; le altre sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

2. Il presidente del tribunale puo' presiedere qualsiasi altra sezione.

Art. 48 Costituzione del collegio giudicante

1. Il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

Sezione II. Del tribunale per i minorenni

Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni

1. In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un tribunale per i minorenni.

2. Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.