Sez. U, Sentenza n. 2661 del 26/03/1997 (Rv. 503262 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Mora del cliente nella corresponsione dell'onorario - Conseguenze - Recesso del proprietario - Ammissibilità - Svolgimento delle prestazioni senza la dovuta diligenza - Divieto.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di esercizio della professione forense, l'asserita mora del cliente nel corrispondere il compenso può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d'opera - recesso che deve comunque avvenire senza pregiudizio del cliente stesso, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ. - ma non giustifica in alcun modo lo svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza (art. 2236).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)