Sez. 3 - , Sentenza n. 5489 del 26/02/2019 (Rv. 652835 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 - Revocabilità - Condizioni - Limite temporale.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)