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Sez. 2, Sentenza n. 1134 del 02/02/2000 (Rv. 533378 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA | Limite massimo di tre metri - Conseguenze - Superamento del limite - Natura di muro di cinta del manufatto - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533378-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA

Non può essere considerato muro di cinta, ai sensi e agli effetti dell'art. 878 cod. civ. (inapplicabilità delle distanze legali fra le costruzioni), quello che, ancorché posto sul confine e isolato da entrambe le facce, presenti un'altezza superiore a 3 metri. In tal caso, deve osservarsi la distanza di cui all'art. 873 cod. civ. che concerne le costruzioni in senso lato e non quella di cui all'art. 17 lett. c della "legge ponte" (legge n. 765 del 1967) che riguarda le distanze tra edifici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)