Sez. 5 - , Sentenza n. 20124 del 25/07/2019 (Rv. 654955 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Aree edificabili - Nozione - Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Necessità - Mancanza di approvazione da parte della regione e di adozione degli strumenti di attuazione - Irrilevanza - Mancata conoscenza da parte del proprietario della natura di area edificabile - Omessa comunicazione da parte della Amministrazione - Ininfluenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)