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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 451 Relazioni, pareri chiarimenti di periti e consulenti tecnici - Giuramento dei periti e degli interpreti

1. Se nella istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluita' che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.

2. I periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'art. 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore.

3. I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'art. 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano.

4. Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento la formula e' quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.

Art. 452 Mancata comparizione di persone citate

1. Quando un testimonio, un perito o un interprete, del quale sia stata ordinata la citazione, non sia comparso, il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti private, puo' decidere che il dibattimento sia continuato, ma puo' in seguito disporre diversamente qualora riconosca necessaria la comparizione.

2. Si applica, quando ne sia il caso, la disposizione dell'articolo 144.

3. Se non e' comparso un consulente tecnico, il dibattimento e' proseguito senz'altro in ogni caso.

Art. 453 Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a domicilio

1. Il testimonio o il perito non comparso per legittimo impedimento puo' essere esaminato nel luogo in cui si trova.

2. La corte o il tribunale puo' delegare all'esame uno dei suoi componenti o puo' richiedere rispettivamente al presidente della corte d'appello o del tribunale del luogo in cui il testimonio o il perito si trova, la delegazione di un giudice che lo esamini. La corte, il tribunale o il pretore puo' anche delegare il pretore di quel luogo.

3. Queste regole si applicano altresi' quando occorre esaminare alcuna delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 356.

4. Per l'esame dei Regi agenti diplomatici o degli incaricati di missione diplomatica all'estero, si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo 356, e, per gli agenti diplomatici della Santa Sede o di Stati esteri, quella dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 454 Norme per l'esame a domicilio

1. All'esame indicato nell'articolo precedente il giudice procede con l'assistenza del cancelliere e occorrendo dell'ufficiale giudiziario, esclusa la presenza del pubblico. Il pubblico ministero ha facolta' di intervenire. L'imputato, la persona civilmente obbligata per l'ammenda, il responsabile civile e la parte civile possono farsi rappresentare dal rispettivo difensore o da un altro avvocato o procuratore all'uopo nominato. Se l'imputato ha due difensori, uno solo di essi puo' rappresentarlo e non e' ammesso l'intervento contemporaneo del sostituto. Il presidente o il pretore puo' permettere eccezionalmente che le parti private o alcuna di esse intervengano anche di persona.

2. Il pubblico ministero e i difensori sono avvertiti, a pena di nullita', del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

3. Il giudice delegato, se accerta non sussistere o non essere legittimo l'impedimento addotto dal testimonio o perito, procede egualmente all'esame, ma ne informa subito l'Autorita' delegante la quale puo' provvedere a norma dell'articolo 452, ponendo inoltre a carico del testimonio o perito le spese del trasferimento del giudice, del cancelliere e delle altre persone intervenute. Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dalla corte, dal tribunale o dal pretore che procede al giudizio, qualora si sia trasferito nel luogo.

4. Nei casi preveduti dall'articolo 366 del codice penale, il giudice delegato fa compilare processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero per il procedimento.

Art. 455 Perizia nel dibattimento

1. Se nel dibattimento risultano circostanze importanti, di cui non hanno avuto notizia i periti assunti nell'istruzione, ovvero se e' necessario chiedere chiarimenti su questioni sulle quali quei periti non hanno gia' espresso il loro parere, la corte, il tribunale, o il pretore ha facolta' di disporne anche d'ufficio la citazione.

2. Se risultano gravi e fondati indizi che rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato, ovvero se il giudice ritiene di non poter pronunciare il giudizio senza altri accertamenti e non vi e' stato nell'uno e nell'altro caso un precedente esame sul medesimo oggetto, la corte, il tribunale o il pretore puo' nominare con ordinanza un perito.

3. Quando occorre, il giudice, anche senza sentire il parere del perito, puo' provvedere a' termini dell'articolo 88.

Art. 456 Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non e' possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perche' provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da se' per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.

2. Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'art. 451.

Art. 457 Ispezione locale; assunzione di nuove prove

1. La corte, il tribunale o il pretore puo' disporre con ordinanza anche d'ufficio, purche' risulti assolutamente necessario per l'accertamento della verita', il proprio accesso nel luogo in cui fu commesso il reato, osservando le norme stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 454.

2. Se nel corso del dibattimento si ha notizia di nuovi mezzi di prova, l'esistenza dei quali risulta dimostrata in modo certo, e si riconosce la necessita' di assumerli, la corte, il tribunale o il pretore puo' disporre, anche d'ufficio, con ordinanza, che siano citati testimoni, da esaminarsi occorrendo a' termini degli articoli 453 e 454, e che siano richiamati o accettati nuovi documenti. Nello stesso modo puo' provvedere in relazione a quei mezzi di prova che, gia' assunti nell'istruzione; non sono stati prodotti nel giudizio, quando nel dibattimento risultano necessari per l'accertamento della verita'.

Art. 458 Falsa testimonianza, perizia o interpretazione

1. Se il testimonio, il perito o l'interprete commette alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 372 e 373 del codice penale, il presidente o il pretore, premessa se crede una nuova ammonizione circa la responsabilita' penale conseguente a quei fatti, ne fa compilare il processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero, qualora non si possa applicare la disposizione del primo capoverso dell'articolo 435; in ogni caso ordina l'arresto del colpevole, facendone menzione nello stesso verbale. E' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 436.

2. Se il giudice ritiene che non sia necessario attendere il giudizio sulla falsita', il dibattimento prosegue.

3. Se il giudice ritiene assolutamente necessario attendere il giudizio sulla falsita', o se, per alcuna delle cause prevedute dall'articolo 436, il delitto non puo' essere giudicato immediatamente, il dibattimento e' rinviato.

4. Se il testimonio, il perito o l'interprete ritratta il falso e manifesta il vero, prima che il dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsita', il giudice pronuncia immediatamente sentenza, con cui dichiara non doversi procedere perche' l'imputato non e' punibile.

Art. 459 Licenziamento di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Dopo l'esame, il presidente o il pretore, sentiti il pubblico ministero e le parti private, puo' licenziare il testimonio, il perito o il consulente tecnico, con riserva di richiamarlo quando occorra. Puo' vietare al testimonio di rimanere in udienza e anche disporre che si ritiri nella camera all'uopo assegnata e vi rimanga fino a nuovo ordine.

Art. 460 Presentazione del corpo del reato

1. I documenti, il corpo del reato e ogni altra cosa che puo' servire a convinzione o a discolpa sono presentati, occorrendo, alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare quando ne e' il caso se li riconoscono.

2. Della presentazione e delle conseguenti dichiarazioni e' fatta menzione nel processo verbale.

Art. 461 Norme dell'istruzione formale applicabili nel dibattimento

1. Le regole stabilite per l'istruzione formale relativamente alle ispezioni, agli esperimenti giudiziali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni, ai periti, agli interpreti, ai consulenti tecnici, ai testimoni, ai confronti e ai mezzi di prova in generale si osservano anche nel giudizio, in quanto sono applicabili e se non e' altrimenti disposto.

2. Si osserva anche nel dibattimento la disposizione dell'articolo 308.

Art. 462 Letture permesse di deposizioni testimoniali

1. Puo' essere data lettura delle deposizioni testimoniali ricevute:

  1. 1° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, purche' il pubblico ministero e le parti private vi consentano, i testimoni siano indicati nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, anche se non sono comparsi;

  2. 2° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni fra le deposizioni rese nell'istruzione e quelle rese nel dibattimento o quando occorre aiutare la memoria del testimonio;

  3. 3° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, qualora il testimonio che le ha rese sia morto, assente dal Regno, irreperibile o divenuto inabile a deporre per qualsiasi causa, anche se il testimonio non sia compreso nelle liste;

  4. 4° all'estero in seguito a rogatoria, purche' il testimonio sia indicato nelle liste.

2. Puo' essere inoltre data lettura delle deposizioni testimoniali indicate nel terzo e quarto capoverso dell'articolo 41, negli articoli 313, 356, nel primo capoverso dell'articolo 357, negli articoli 363 e 364, nell'ultimo capoverso dell'articolo 391, nel terzo capoverso dell'articolo 415, nell'articolo 418 e nel capoverso dell'articolo 457.

3. Fuori dei casi predetti, la lettura di deposizioni testimoniali e' vietata a pena di nullita'.

Art. 463 Letture permesse di altri atti o documenti

1. I processi verbali di ispezioni, esperimenti giudiziali, perquisizioni, sequestri, ricognizioni e confronti, compiuti dal giudice, dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria per richiesta dell'Autorita' giudiziaria, possono essere letti nel dibattimento.

2. E' pure permessa la lettura degli atti predetti e del sommario interrogatorio dell'arrestato compiuti ad iniziativa di ufficiali di polizia giudiziaria, salvo che il pubblico ministero o le parti private abbiano chiesto la citazione degli ufficiali medesimi, nel qual caso la lettura e' vietata a pena di nullita'. Nondimeno, se l'ufficiale e' presente, la lettura di tali atti e' permessa, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni, o per aiuto alla memoria.

3. Se l'ufficiale non e' comparso, la lettura e' permessa a condizione che le parti vi consentano. Se non vi consentono, la lettura e' parimenti permessa, quando la corte, il tribunale o il pretore riconosce giustificata da legittimo impedimento la mancata comparizione. Di tale riconoscimento e delle ragioni su cui si fonda e' fatta menzione nell'ordinanza che dispone la lettura.

4. In ogni caso possono essere letti i verbali degli atti menzionati nell'articolo 223 e puo' prendersi cognizione dei rilievi indicati nell'articolo stesso.

Art. 464 Letture vietate

1. E' vietata, a pena di nullita', la lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel giudizio.

2. E' pure vietata, a pena di nullita', la lettura di informazioni sulla moralita' in genere delle parti o dei testimoni, fatta eccezione per i certificati del casellario giudiziale, per le sentenze irrevocabili di qualunque giudice, italiano o straniero, anche se non si trovano iscritte nel casellario, e per le informazioni delle pubbliche Autorita' che espongono fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato, o ad accertarne o ad escluderne la qualita' di persona socialmente pericolosa. La stessa eccezione vale per quei fatti che servono a definire la personalita' di chi fu offeso dal reato, quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al fatto o alle qualita' morali di quella persona.

Art. 465 Lettura di documenti o di dichiarazioni degli imputati

1. Puo' essere ordinata, anche d'ufficio, la lettura di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

2. Parimenti e' permessa la lettura degli interrogatori d'imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o condannati, ma tali persone non possono, a pena di nullita', essere assunte come testimoni, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non avere commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste.

Art. 466 Lettura di rapporti, referti, denuncie, querele e altri atti

1. Salve le disposizioni dei quattro articoli precedenti, il presidente o il pretore puo' ordinare anche d'ufficio la lettura, nel momento che ritiene opportuno, dei rapporti, dei referti, delle querele, delle richieste, delle istanze, delle denuncie e di ogni altro atto o documento del procedimento, ovvero presentato dal pubblico ministero e dalle parti private e previamente ammesso.

2. E' pure permessa la lettura di atti relativi ad un altro procedimento penale definito con sentenza, irrevocabile o di un giudizio civile definito con sentenza che ha acquistato autorita' di cosa giudicata, quando il presidente o il pretore ne riconosce la pertinenza e l'utilita'.

3. E' infine permessa la lettura di ogni atto o documento non espressamente vietata a norma degli articoli precedenti.

Art. 466-bis Indicazione degli atti utilizzabili

1. Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti gia' depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.

2. La richiesta di utilizzabilita' degli atti indicati nel comma precedente e' vincolante per il giudice.

3. La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice.

Art. 467 Domande alle parti private, ai testimoni, periti e consulenti tecnici

1. I giudici, il pubblico ministero, le parti private e i difensori, durante il dibattimento, possono per mezzo del presidente o del pretore fare domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici.

2. Sull'ammissibilita' di tali domande, quando sorge opposizione, decide definitivamente senza formalita' di deliberazione il presidente o il pretore, e della decisione e' fatta menzione nel processo verbale.

Art. 468 Discussione finale

1. Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e puo' svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

2. Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono gia' stati precedentemente discussi.

3. In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullita', devono avere per ultimi la parola se la domandano.

4. La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.

Art. 469 Interruzione della discussione per assumere nuove prove

1. La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta ed evidente necessita'. Se questa si verifica, il giudice pronuncia ordinanza, indicando specificamente i motivi del provvedimento e stabilendo i limiti nei quali la sua applicazione deve essere contenuta.

Art. 470 Provvedimenti contro l'ingiustificato prolungamento della discussione

1. Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facolta' di parlare, per prolissita', divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due « successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facolta', di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, o in ogni altro nel quale sia stata tolta la facolta' di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale e stata tolta la facolta' predetta.7