Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 marzo 1968, causa 33/67
Epigrafe
Nella causa 33-67 promossa da
DIETRICH KURRER,
amministratore principale presso la segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee,
con l'avvocato Wolfgang Heiermann, del Foro di Francoforte,
e
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la signora M.-Th. Fotré, nata Kopp, Bureau de liaison de la Fédération des syndicats du personnel des organismes européens, 58, avenue de la Liberté,
ricorrente
contro
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
rappresentato dal sig. Hans Jürgen Lambers, consulente giuridico presso la segreteria generale del Consiglio, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. E. Reuter, consulente giuridico presso la Commissione delle Comunità europee, 2, Place de Metz,
convenuto
causa avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 15-67, del 20 marzo 1967, e del bando di concorso generale n. 36, del 4 luglio 1967, indetto per l'assunzione di un amministratore principale di grado A 4 presso la segreteria generale del Consiglio,
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
composta dai signori :
W. Strauß, presidente di Sezione,
A. Trabucchi e P. Pescatore (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Gand,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Il Kurrer veniva assunto dal Consiglio delle Comunità europee il 16 giugno 1958. Passava in ruolo il 1o gennaio 1962 ed è inquadrato, dal 1o gennaio 1961, nel grado A 5 della carriera A 5-A 4.
paragrafo 2
Il 20 marzo 1967, il segretario generale del Consiglio, autorità che ha il potere di nomina, pubblicava, a norma degli articoli 4, 2o comma e 29, n. 1 a) dello statuto del personale, l'avviso di vacanza (n. 15-67) di un posto di amministratore principale di grado A 4, nella carriera A 5-A 4.
paragrafo 3
L'avviso descriveva come segue la natura delle mansioni :
paragrafo 4
«espletamento di compiti di concetto e di studio di carattere giuridico riguardanti in particolare il diritto olandese e il diritto pubblico internazionale, nei settori d'attività delle Comunità europee».
paragrafo 5
I requisiti richiesti erano :
paragrafo 6
«— preparazione giuridica comprovata da un diploma universitario come: Meester in de Rechten — Referendar — Licence en droit — Laurea in giurisprudenza ;
— ampie cognizioni di diritto olandese e di diritto pubblico internazionale, come pure un'esperienza professionale di una certa durata nell'applicazione di detti rami del diritto».
paragrafo 7
Con nota 9 giugno 1967 il Kurrer, in forza dell'articolo 90 dello statuto, chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina della sua istituzione, l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 15-67. La richiesta veniva respinta con nota del segretario generale in data 3 luglio 1967.
paragrafo 8
Il 4 luglio, l'autorità che ha il potere di nomina pubblicava sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 141 (pagine 5 e 6) il bando di concorso generale n. 36/Consiglio (67/409/CEE, 67/21 Euratom) per l'assunzione di un amministratore principale di grado A 4, in base all'avviso di posto vacante di cui sopra.
paragrafo 9
Il 29 settembre 1967, il Kurrer ha depositato in cancelleria il suo ricorso.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
a) Dichiarare ricevibile il ricorso;
b) Annullare i seguenti atti :
l'avviso di posto vacante n. 15-67 del Consiglio, in data 20 marzo 1967;
la decisione 3 luglio 1967 con cui il segretario generale del Consiglio ha respinto il reclamo;
il bando generale di concorso n. 36/Consiglio, del 4 luglio 1967;
ogni altro atto amministrativo emanato o da emanarsi in seguito all'avviso di posto vacante oggetto del ricorso;
c) Porre le spese a carico del convenuto, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente.
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
a) Respingere il ricorso;
b) Porre a carico del ricorrente le spese che non incombono al convenuto a norma degli articoli 70 e 95, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La ricevibilità del ricorso non è stata contestata dal convenuto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
punto 1
Il ricorrente rileva che i Consigli delle Comunità europee, con decisione 7 ottobre 1963, adottata in applicazione dell'articolo 5, n. 4, 2o comma, dello statuto del personale, hanno descritto in modo molto generico le funzioni e le attribuzioni degli impieghi della segreteria generale, specie per quanto riguarda i gradi A 4 e A 5, e non hanno elaborato un organigramma propriamente detto contenente una descrizione più precisa dei vari impieghi. L'autorità che ha il potere di nomina avrebbe quindi finora redatto gli avvisi di posto vacante sulla scorta di detta descrizione generale delle funzioni. La «polivalenza» dei posti di categoria A presso la segreteria dei Consigli avrebbe consentito di coprire il posto vacante, mediante promozione, attribuendolo a qualunque funzionario di grado direttamente inferiore, dipendente da qualsivoglia divisione.
In deroga a tale prassi generale e alla descrizione delle funzioni e attribuzioni del posto di amministratore principale, contenuta nella decisione summenzionata, nella fattispecie l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe descritto con molto maggiore esattezza le mansioni del posto di cui trattasi ed avrebbe stabilito i requisiti richiesti. Detta deroga costituirebbe violazione di una norma da osservarsi nell'applicazione del trattato. L'articolo 4, n. 2, dello statuto, invocato dal convenuto, garantirebbe i diritti dei funzionari; la comunicazione immediata al personale della decisione di coprire un posto vacante di un'istituzione, avrebbe lo scopo di garantire la piena osservanza della preferenza attribuita ai dipendenti dall'articolo 29
Non sarebbe possibile desumere dall'articolo 4 una tacita attribuzione al segretario generale del potere di adottare, nella comunicazione al personale, una decisione sulla descrizione delle funzioni, posto che, a norma dell'articolo 5, tale competenza sarebbe riservata espressamente all'istituzione. Nella fattispecie si tratterebbe inoltre, non già di un posto nuovo, ma di un posto già esistente e divenuto vacante.
Presso la segreteria generale non esisterebbero impieghi per i quali siano state richieste le capacità e attitudini previste dall'avviso di posto vacante impugnato. Tale avviso, se si ha riguardo all'articolo 4 dello statuto, non avrebbe quindi potuto modificare la decisione dei Consigli.
Il ricorrente sostiene che, a norma dell articolo 5, 1 istituzione che ritenga opportuno esigere particolari requisiti deve, previo parere del comitato dello statuto, modificare essa stessa la descrizione delle funzioni di cui trattasi. La stretta osservanza dello statuto, e più particolarmente delle norme generali sulla carriera dei funzionari di cui al titolo III (specie in materia di trasferimenti, di promozioni o di interim) nonché delle disposizioni d'applicazione adottate dall'istituzione, avrebbe potuto e dovuto consentire, nella fattispecie, di soddisfare le esigenze del servizio.
Il convenuto ribatte che, in forza dell'articolo 4, n. 2, dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina deve, in caso di vacanza di un posto, decidere anzitutto se sia il caso di ricoprirlo. Questa decisione può essere presa solo in considerazione dei compiti effettivi da svolgere, il che implicherebbe che l'autorità che ha il potere di nomina ha il potere di adottare i provvedimenti d'applicazione necessari nel caso concreto, in particolare di decidere, se le esigenze del servizio lo richiedono, che il candidato deve possedere qualifiche e attitudini speciali.
La descrizione delle funzioni e attribuzioni degli impieghi, contemplata dall'articolo 5, n. 4, dello statuto, non implicherebbe necessariamente che una definizione generale delle caratteristiche essenziali degli impieghi. Essa non escluderebbe affatto la possibilità che, nell'avviso di vacanza di un posto determinato, vengano indicati particolari requisiti. Negare questa facoltà all'autorità che ha il potere di nomina significherebbe vietarle di tener conto delle esigenze del servizio e di decidere quale genere di attività di concetto, di studio, di controllo o di consulenza implichi il posto da ricoprire.
L'esercizio di questa facoltà non limiterebbe affatto il diritto dei dipendenti di essere informati senza indugio delle decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina, come del resto il tener conto delle esigenze del servizio non menomerebbe la preferenza concessa ai dipendenti in fatto di posti da ricoprire. Nella fattispecie, la descrizione delle funzioni contenuta nell'avviso impugnato resterebbe nell'ambito della descrizione generale del 7 ottobre 1963. Si tratterebbe semplicemente dell'applicazione di quest'ultima a un caso concreto, non già di una deroga.
Le particolari esigenze di un posto determinato dovrebbero essere prese in considerazione nel momento in cui l'autorità che ha il potere di nomina decide che il posto va ricoperto, tanto se si tratta di un posto di nuova creazione quanto se si tratta di un posto già esistente. Sarebbe lecito precisare queste esigenze nell'atto che rende pubblica la vacanza. La tesi del ricorrente, secondo la quale le istituzioni dovrebbero modificare la descrizione delle funzioni ogni qualvolta appaia l'opportunità di precisare i requisiti occorrenti per un posto determinato, non terrebbe conto dello scopo della descrizione delle funzioni di cui all'articolo 5, n. 4. Questa non implicherebbe l'enumerazione concreta di tutti gli impieghi.
L'assunto del ricorrente che vorrebbe giungere, applicando unicamente le disposizioni generali del titolo III dello statuto, all'assunzione di un dipendente munito delle particolari cognizioni occorrenti in un posto determinato, non potrebbe condurre ad un risultato soddisfacente, data la molteplicità delle mansioni di categoria A ed inoltre le caratteristiche del posto da ricoprire. Il convenuto contesta infine, malgrado il fatto che in numerosissimi casi l'autorità che ha il potere di nomina abbia rinunziato a precisare le caratteristiche di un posto determinato, che questa fosse la «prassi generale», alla quale si sarebbe «derogato» per la prima volta con l'avviso di posto vacante impugnato. Precisazioni del genere sarebbero state invece fatte ogni qualvolta le esigenze del servizio lo richiedessero.
punto 2
Secondo il ricorrente, la descrizione del posto messo a concorso, la quale deroga alla descrizione generale delle funzioni, dovrebbe quanto meno fondarsi su un atto del Consiglio. Solo il Consiglio, in quanto istituzione, sarebbe competente, in mancanza di un'espressa attribuzione di poteri al segretario generale, ad effettuare la descrizione particolareggiata di talune funzioni, in deroga alla descrizione generale e restringendone la portata. Nella fattispecie, la deroga sarebbe contenuta in una decisione del segretario generale.
Ammettere che il segretario generale può procedere alla descrizione di funzioni specifiche, in vista di un posto determinato e con validità limitata alla procedura di assunzione, significherebbe, vuoi che sussiste una competenza simultanea del Consiglio e del segretario generale (ossia un conflitto di competenza), vuoi che la descrizione specifica del segretario generale può abrogare la descrizione generale del Consiglio. Nessuna di queste due alternative può essere ammessa. Il convenuto confonderebbe la posizione del segretario generale, in quanto autorità che ha il potere di nomina, con la sua posizione di capo della segreteria generale.
Il convenuto, partendo dal dato di fatto che spetta al segretario generale decidere se sia il caso di ricoprire un posto vacante, sostiene che esso è del pari competente a determinare, in relazione alle esigenze del servizio, le qualifiche e le attidudini necessarie per determinati posti. Dato inoltre che il Consiglio non esercita direttamente il potere di organizzare i suoi servizi, l'alto funzionario incaricato della direzione della segreteria generale avrebbe facoltà, nell'ambito dei poteri attribuitigli ed entro il limite della descrizione generale delle funzioni, di adottare tutte le misure necessarie onde consentire alla segreteria di espletare i compiti assegnatile dal Consiglio.
In particolare, l'organizzazione dell'ufficio legale potrebbe implicare la necessità di assegnare a detto ufficio dei giuristi che conoscano in modo particolare il diritto di un determinato Stato membro.
punto 3
Il ricorrente assume che l'impugnato avviso di posto vacante, dato il carattere apparentemente obbligatorio della descrizione delle funzioni ch'esso contiene, osta alla corretta applicazione dell'articolo 1, n. 1, dell'allegato III dello statuto, limitando l'importanza del parere della commissione paritetica. Lo stesso si dovrebbe dire a proposito della commissione d'avanzamento incaricata d'esaminare, in conformità all'articolo 29, n. 1, dello statuto, le possibilità di promozione in seno all'istituzione, prima che venga indetto un concorso. La procedura seguita nella fattispecie pregiudicherebbe il risultato di detto esame e costituirebbe violazione di forme essenziali o sviamento di potere.
Secondo il convenuto, nell esercizio delle loro funzioni consultive, la commissione paritetica e la commissione d'avanzamento devono tener conto delle esigenze stabilite, nell'ambito della sua competenza, dall'autorità che ha il potere di nomina per il posto vacante da ricoprire.
punto 4
Il ricorrente si duole che l'impugnato avviso di vacanza abbia lo scopo di riservare il posto di cui trattasi a un cittadino olandese. Escludendo i candidati che non possiedono, oltre alla conoscenza della lingua olandese, ampie cognizioni di diritto olandese e «un'esperienza professionale di una certa durata» nell'applicazione di questo, l'avviso violerebbe in particolare l'articolo 27, 3o comma, dello statuto, a norma del quale nessun impiego dev'essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. Nessuna ragione obiettiva, attinente alle esigenze del servizio, giustificherebbe nella fattispecie la procedura seguita. Questa si spiegherebbe piuttosto con considerazioni politiche, relative alla ripartizione dei posti in base alla nazionalità.
Il convenuto ribatte che l'impugnato avviso di posto vacante non mira affatto a riservare il posto a un candidato di una determinata nazionalità, ma si limita a porre delle condizioni suggerite unicamente dalle esigenze del servizio. Sarebbe ovvio che un cittadino olandese può soddisfare dette condizioni più facilmente di un cittadino di un altro Stato membro. L'avviso non escluderebbe tuttavia i candidati di altra nazionalità. Nella fattispecie sarebbero state decisive solo delle considerazioni relative al buon funzionamento dell'ufficio legale.
punto 5
Secondo il ricorrente, l'avviso di posto vacante di cui trattasi violerebbe l'articolo 5, n. 3, dello statuto — a norma del quale i dipendenti appartenenti alla stessa categoria sono soggetti ad identiche condizioni di assunzione e di carriera — in quanto la descrizione delle funzioni contenuta nell'avviso non corrisponderebbe alla descrizione delle funzioni degli altri dipendenti dell'ufficio legale del Consiglio. Lo statuto garantirebbe la preferenza ai dipendenti già in servizio, soprattutto mediante promozione. Questa preferenza sarebbe stata violata nella fattispecie, dato che la descrizione restrittiva del posto vacante ha impedito ch'esso fosse ricoperto in modo diverso dal concorso generale.
Gli interessi del ricorrente sarebbero quindi direttamente lesi.
Le prospettive di carriera degli altri dipendenti della segreteria in generale, e dell'ufficio legale in particolare, sarebbero stati del pari indebitamente limitate.
Il convenuto rileva che, ad eccezione di due posti di grado A 7, dall'entrata in vigore dello statuto del personale C.E.E. e C.E.E.A., non si è reso vacante presso l'ufficio legale alcun posto di categoria A. Detti due posti erano situati molto in basso nella categoria A e non richiedevano cognizioni giuridiche specifiche. Trattandosi nella fattispecie di assumere un giurista di grado A 4 in possesso di cognizioni e di esperienza particolare del diritto di un determinato paese, nell'interesse del servizio non sarebbe stato possibile rinunciare a richiedere particolari requisiti.
Il ricorrente contesta la pertinenza del richiamo ali entrata in vigore dello statuto C.E.E. e C.E.E.A., tanto più che, all'atto dell'applicazione dello statuto a norma dell'articolo 102, non sarebbe stata menzionata alcuna condizione particolare, anzi nemmeno l'assegnazione nell'ufficio legale. Né al momento della promozione al grado A 6 dei due dipendenti di grado A 7 menzionati dal convenuto, né in occasione dell'assunzione di due dipendenti di grado A 4, ci si sarebbe discostati dalla descrizione generale delle funzioni, esigendo cognizioni ed esperienza giuridiche particolari.
Da molto tempo dell'ufficio legale non farebbe parte alcun giurista olandese. Non si vedrebbero quindi le ragioni atte a giustificare, nella fattispecie, le condizioni particolari relative al diritto olandese.
Il convenuto replica che la nomina in ruolo dei dipendenti, a norma dell'articolo 102 dello statuto, è stata effettuata senza tener conto del servizio al quale appartenevano. I movimenti di personale in seno all'ufficio legale, che il convenuto illustra, dimostrerebbero inoltre la necessità obiettiva di assumere un giurista che conosca in modo particolare il diritto olandese.
punto 6
Il ricorrente assume che l'impugnato avviso di posto vacante viola l'articolo 5 dello statuto in quanto prevede l'inquadramento al grado A 4, cioè al grado superiore di una carriera che comprende due gradi. Anche ammettendo che fosse necessario bandire un concorso, nessun elemento obiettivo avrebbe impedito l'inquadramento al grado A 5.
Il convenuto oppone che dall'articolo 5 non si può affatto desumere che l'avviso di posto vacante e il conseguente concorso debbano necessariamente riferirsi al grado inferiore della carriera corrispondente all'impiego disponibile. Gli articoli 29 e 31 dimostrerebbero anzi l'opposto. Nella fattispecie, la natura delle funzioni giustificherebbe l'assunzione al grado A 4.
punto 7
Secondo il ricorrente, l'impugnato avviso di posto vacante creerebbe i presupposti di una violazione dell'articolo 31 dello statuto: a norma del n. 1 di detto articolo, i dipendenti di categoria A sono nominati al grado iniziale della loro categoria. Nella fattispecie, l'autorità che ha il potere di nomina invocherebbe le possibilità di deroga previste al n. 2 dell'articolo, benché la deroga non sia giustificata dalle esigenze del servizio.
Anche ammettendo che il nuovo assunto debba essere nominato amministratore principale, l'inquadramento immediato al grado superiore di detta carriera sarebbe in contrasto coi principi dello statuto. L'articolo 32, 2o comma, consentirebbe del resto all'autorità che ha il potere di nomina di tener conto della preparazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, concedendogli un abbuono d'anzianità nel grado inferiore della carriera.
Il convenuto ribatte che l'articolo 31 autorizza l'assunzione mediante concorso al grado A 4, entro i limiti indicati al n. 2 b).
Nella fattispecie, le mansioni del posto da ricoprire presupporrebbero delle cognizioni, un'esperienza e delle attitudini tali da non consentire l'inquadramento al grado A 5. L'articolo 32 non avrebbe il senso attribuitogli dal ricorrente: esso significherebbe che il dipendente assunto dev'essere inquadrato al 1o scatto del suo grado, cioè del grado indicato nell'avviso di posto vacante e nel bando di concorso. L'abbuono di anzianità potrebbe essere concesso in detto grado.
punto 8
Il ricorrente, posto che l'impugnato avviso di. posto vacante è solo l'atto iniziale di una procedura, chiede alla Corte di annullare tutti gli atti emanati ed emanandi nel corso di detta procedura, ivi compresa l'eventuale decisione di nomina.
Il convenuto rileva che, a parte gli atti impugnati, non è stata adottata alcuna decisione che possa avere conseguenze lesive per il ricorrente.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
La fase scritta si è svolta ritualmente. La seconda Sezione della Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 2
Il convenuto, invitato ad esibire determinati documenti, ha ottemperato nel termine impartitogli.
paragrafo 3
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 21 febbraio 1968. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 febbraio 1968.
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
Il ricorso è diretto all'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 15-67 del Consiglio, in data 20 marzo 1967, e del bando di concorso generale n. 36 del Consiglio, in data 4 luglio 1967, aventi entrambi ad oggetto un posto di amministratore principale di grado A 4 nella carriera A 5-A 4, le cui mansioni comprendono compiti di concetto e di studio di carattere giuridico. I candidati dovevano possedere, fra l'altro, ampie cognizioni ed un'esperienza professionale di una certa durata in materia di diritto olandese e di diritto internazionale pubblico.
paragrafo 2
Il ricorso è inoltre diretto contro ogni altro atto amministrativo emanato o da emanarsi in seguito all'impugnato avviso di posto vacante. Posto che l'esistenza di atti del genere non è stata provata, non vi è motivo di statuire su questo capo della domanda.
paragrafo 3
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso e del bando di cui sopra, allegando argomenti relativi alle precisazioni in essi contenute, sotto il profilo della competenza dell'autorità che ha il potere di nomina e del divieto di riservare un impiego a una determinata nazionalità; alle conseguenze di dette precisazioni per le attribuzioni della Commissione di avanzamento e della Commissione paritetica; nonché al fatto che il posto messo a concorso era di grado A 4, cioè del grado superiore della carriera di amministratore principale.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle precisazioni contenute nell'avviso di posto vacante e nel bando di concorso
paragrafo 1
Il ricorrente si duole che l'autorità che ha il potere di nomina, in primo luogo, abbia esorbitato dalla sua competenza precisando la descrizione delle funzioni stabilita, in conformità all'articolo 5, n. 4, 2o comma, dello statuto, con decisione dei Consigli in data 7 ottobre 1963 e, in secondo luogo, abbia violato lo statuto stesso scegliendo, come criterio preferenziale, la conoscenza teorica e pratica del diritto di uno degli Stati membri, la quale avrebbe come effetto di riservare, in contrasto con l'articolo 27, 3o comma, l'impiego di cui è causa ai cittadini di detto Stato.
paragrafo 2
Con decisioni 14 maggio e 12 giugno 1963, prodotte dal convenuto, i Consigli, in forza dell'articolo 2 dello statuto, hanno attribuito al loro segretario generale, per i gradi della categoria A su cui verte la presente controversia, i poteri spettanti a norma dello statuto all'autorità che ha il potere di nomina. Con decisione 7 ottobre 1963, i Consigli hanno adottato la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative agli impieghi previsti dallo statuto e, in particolare, la descrizione delle funzioni corrispondenti alla carriera di «amministratore principale», che comprende i gradi A 5 e A 4.
paragrafo 3
La descrizione contenuta in detta decisione è così generica che la sua semplice ripetizione nell'avviso di posto vacante o nel bando di concorso non risponderebbe allo scopo, almeno per quanto riguarda gli impieghi che richiedono particolari attitudini, quali quelli che implicano compiti di concetto e di studio di carattere giuridico. Posto che l'istituzione non ha indicato, nella descrizione delle funzioni, gli estremi indispensabili onde consentire, mediante l'avviso di posto vacante o il bando di concorso, la presentazione delle candidature più adatte al posto da ricoprire, spetta all'autorità che ha il potere di nomina, incaricata dallo statuto di emanare l'avviso e il bando, il precisare, in vista delle esigenze del servizio, la descrizione effettuata dall'istituzione.
paragrafo 4
Purché l'autorità che ha il potere di nomina rimanga entro i limiti della descrizione effettuata dall'istituzione, il precisare le qualifiche occorrenti per i posti dichiarati vacanti, o messi a concorso, costituisce, per quanto riguarda gli impieghi che richiedono attitudini particolari, uno strumento legittimo della politica delle promozioni e delle assunzioni. La circostanza, invocata dal ricorrente, che questo metodo dovesse considerarsi fino a quel momento eccezionale nella prassi della segreteria generale dei Consigli, non incide sulla sua legittimità, essendo esso stato adottato nell'interesse dell'organizzazione dei servizi.
paragrafo 5
La censura relativa all'incompetenza dell'autorità che ha il potere di nomina, per quanto riguarda la precisazione dei criteri generali contenuti nella decisione dei Consigli in data 7 ottobre 1963, va quindi disattesa.
paragrafo 6
L'articolo 27 dello statuto stabilisce che l'assunzione deve garantire all'istituzione la collaborazione di dipendenti dotati della più alta competenza e «assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile». A norma del 3o comma dello stesso articolo, «nessun impiego dev'essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».
paragrafo 7
L'autorità che ha il potere di nomina ha manifestato, nell'avviso e nel bando, l'intenzione di basarsi nella scelta, non già sulla nazionalità, ma sulle cognizioni e sull'esperienza del candidato, relativamente, fra l'altro, ad un determinato ordinamento giuridico nazionale. Questo modo di procedere è il solo che possa conciliare le esigenze dell'ufficio legale dei Consigli — il cui buon funzionamento richiede, nello spirito dell'articolo 27, 1o comma, una composizione equilibrata — col divieto di cui all'articolo 27, 3o comma, dello statuto.
paragrafo 8
In una Comunità costituita di Stati che conservano ciascuno il proprio ordinamento giuridico nazionale, è infatti indispensabile che un ufficio legale ben organizzato comprenda, nella misura del possibile, dei dipendenti che possiedono, oltre alla conoscenza del diritto internazionale e del diritto comunitario, una preparazione teorica e un'esperienza pratica relativa ad un determinato ordinamento giuridico nazionale.
paragrafo 9
In corso di causa non è stato provato che la scelta del criterio criticato dal ricorrente sia in realtà servita a scopi estranei all'interesse dei servizi della segreteria generale dei Consigli. La censura relativa al criterio secondo il quale sono state precisate, nell'avviso di posto vacante e nel bando di concorso, le indicazioni contenute nella decisione del Consiglio del 7 ottobre 1963, va quindi disattesa.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla consultazione della commissione d'avanzamento e della commissione paritetica
paragrafo 1
Il ricorrente assume che l'impugnato avviso di posto vacante, col precisare particolareggiatamente la natura delle funzioni e delle attribuzioni del posto da ricoprire, come pure i titoli, l'esperienza e le cognizioni linguistiche richieste, limita indebitamente i poteri e il peso del parere della commissione d'avanzamento e della commissione paritetica.
paragrafo 2
Con decisione del segretario generale n. 185/64 del 26 maggio 1964, sono state istituite in seno alla segreteria generale dei Consigli tre commissioni consultive d'avanzamento, fra cui una per le categorie A e B. Dette commissioni hanno il compito di dare consiglio all'autorità che ha il potere di nomina in occasione dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili e dell'esame delle note caratteristiche di cui sono stati oggetto, entrambi contemplati dall'articolo 45, n. 1, dello statuto.
paragrafo 3
Inoltre, a norma dell'articolo 9, n. 1, a), dello statuto, presso ciascuna istituzione vengono istituite «una o più commissioni paritetiche». La composizione e le modalità del funzionamento della commissione paritetica sono state stabilite per la segreteria generale dei Consigli, in conformità agli articoli 2 e 3 dell'allegato II dello statuto, con decisione dei Consigli in data 15 luglio 1963. L'articolo 1, n. 1, dell'allegato III dello statuto prescrive che, in caso di concorso, la commissione paritetica sia consultata prima che l'autorità che ha il potere di nomina stabilisca il bando di concorso.
paragrafo 4
La commissione d'avanzamento, per quanto riguarda l'esame delle possibilità di promozione in seno all'istituzione, e la commissione paritetica, per quanto riguarda la compilazione del bando di concorso, hanno il compito di esprimere il loro parere all'autorità che ha il potere di nomina in stadi successivi della procedura avviata per ricoprire un determinato posto vacante. Esse esercitano le loro attribuzioni nell'ambito dei poteri attribuiti dallo statuto all'istituzione stessa e all'autorità eh ha il potere di nomina e altresì in vista delle caratteristiche del posto da ricoprire. Qualora l'autorità che ha il potere di nomina abbia validamente precisato la natura del posto e le qualifiche che esso richiede, la commissione d'avanzamento e la commissione paritetica devono, nell'esercizio della loro funzione consultiva, tener conto di dette precisazioni.
paragrafo 5
Essendo ciò avvenuto nella fattispecie, il mezzo relativo all'asserita irregolarità delle consultazioni effettuate va respinto.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sull'assunzione al grado A4
paragrafo 1
Il ricorrente fa carico all'autorità che ha il potere di nomina di aver bandito il concorso direttamente al grado A 4, anziché al grado iniziale, A 5, della carriera di «amministratore principale».
paragrafo 2
L'articolo 31, n. 1, stabilisce come regola che i dipendenti di categoria A vanno assunti al grado iniziale della loro categoria. Il n. 2 dello stesso articolo deroga a detta regola autorizzando l'autorità che ha il potere di nomina ad assumere, entro determinati limiti, direttamente a dei gradi più elevati di quello iniziale. Nella fattispecie è pacifico che l'autorità che ha il potere di nomina, nel bandire il concorso al grado A 4, ha rispettato i limiti indicati da queste ultime disposizioni.
paragrafo 3
Ciò nondimeno, qualora l'assunzione abbia luogo mediante concorso bandito per il grado superiore di una carriera, l'autorità competente deve conciliare l'esercizio del potere attribuitole dall'articolo 31, n. 2, coll'osservanza delle esigenze poste dalla nozione di carriera di cui all'articolo 5 e all'allegato I dello statuto. Detta nozione diverrebbe infatti priva di qualsiasi significato giuridico se l'autorità che ha il potere di nomina potesse in tal caso agire con la stessa libertà di cui dispone per gli altri gradi.
paragrafo 4
La nomina al grado superiore di una carriera, mediante concorso generale, è infatti ammessa solo in via eccezionale, qualora l'applicazione dell'articolo 31, n. 2, sia giustificata da specifiche esigenze del servizio, che rendono necessaria l'assunzione di persona particolarmente qualificata. Nella fattispecie il sussistere di un'esigenza del genere, derivante da un manifesto squilibrio nella composizione dell'ufficio legale della segreteria generale dei Consigli, è stato provato in corso di causa.
paragrafo 5
La scelta dei criteri di preparazione, d'esperienza e di età, indicati nell'avviso e nel bando impugnati, mostra che l'autorità che ha il potere di nomina ha voluto ricoprire il posto vacante con una persona in possesso dei requisiti corrispondenti al grado superiore della carriera di cui trattasi. Detta autorità poteva quindi offrire legittimamente, a norma dell'articolo 31, n. 2, mediante concorso generale, un posto al grado superiore della carriera A 5-A 4.
paragrafo 6
La censura dedotta contro questo modo di procedere va pertanto disattesa.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia allegati ai trattati istitutivi della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A.;
visti i regolamenti che fissano lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 2, 4, 5, 9, 27, 29, 31 e 91 nonché gli allegati I, II e III;
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso 33-67 è respinto.
2o Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 28 marzo 1968.
Strauß
Trabucchi
Pescatore
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 28 marzo 1968.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
W. Strauß