Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 27/10/1986 Cc. (dep. 13/12/1986) Rv. 174591 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - EMISSIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - FALSITÀ MATERIALE - REATO CONFIGURABILE - FONDAMENTO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - EMISSIONE DI BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - FALSITÀ MATERIALE - REATO CONFIGURABILE - FONDAMENTO.*
L'emissione di bolle di accompagnamento, materialmente false, integra gli estremi della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 7 U. Comma del d.P.R. n. 627 del 1978, relativamente ai comportamenti posto in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 516 del 1982 e il delitto di cui all'art. 4 n. 1 di questa legge, commessi successivamente alla data del 1 gennaio 1983. Infatti, la bolla di accompagnamento è una scrittura privata, contenente dichiarazioni di scienza e attestazioni di verità.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 7 com. 2 CORTE COST., DPR 06/10/1978 num. 627 art. 5, DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST., DM 29/11/1978 art. 1, DM 29/11/1978 art. 2, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)