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Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 11/03/1995 (Rv. 491104 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione - Deduzione di insufficienza di motivazione - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491104-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

La limitazione alla violazione di legge del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. preclude la deduzione con il ricorso medesimo di incompletezze o insufficienze di motivazione della sentenza, ferma restando l'esperibilità del rimedio quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)