Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 11/03/1995 (Rv. 491104 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione - Deduzione di insufficienza di motivazione - Inammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La limitazione alla violazione di legge del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. preclude la deduzione con il ricorso medesimo di incompletezze o insufficienze di motivazione della sentenza, ferma restando l'esperibilità del rimedio quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)