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Sez. 2, Sentenza n. 1322 del 03/02/1993 (Rv. 480654 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - In genere | Nullità della sentenza di primo grado per vizio di notifica dell'atto di citazione - Deducibilità con istanza di revocazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480654-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - In genere

La nullità della sentenza di primo grado conseguente al vizio di notificazione dell'atto di citazione eseguito ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in carenza delle relative condizioni, va fatta valere con l'ordinario mezzo di impugnazione dell'appello, ancorché a norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e non con la istanza di revocazione prevista dall'art. 395 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)