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Sez. U - , Sentenza n. 24379 del 03/11/2020 (Rv. 659293 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 - Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti – Requisito di ammissione – Iscrizione all’ultimo anno del corso di studio – Nozione - Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 - Idoneità derogatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659293-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI

La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 41 com. 6 lett. D, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)