Sez. 5, Sentenza n. 770 del 15/02/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 215997 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Rigetto della richiesta - Preclusione - Limiti.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Nel procedimento di esecuzione il divieto del "ne bis in idem" a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non opera per le nuove istanze fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti. (Fattispecie di rigetto di applicazione della continuazione in "executivis", per non avere il condannato adempiuto l'onere di indicare le sentenze cui si riferiva l'invocata continuazione e di addurre le circostanze che sostengono l'unicità del disegno criminoso, prospettando in modo concreto e specifico gli elementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale del programma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella sua esclusiva disponibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)