Sez. 1, Sentenza n. 5189 del 09/05/1991 (Rv. 472081 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Veicoli | Autovettura, in sosta nella pubblica via, priva di parti essenziali o fortemente danneggiata - Veicolo "in circolazione" - Configurabilità - Sussistenza dell'obbligo assicurativo - Accordo del proprietario con terzi per l'asportazione e la demolizione della autovettura - Irrilevanza.
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Veicoli
Ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo,- con la conseguente comminabilità di sanzione amministrativa in caso di sua violazione - deve considerarsi "in circolazione" l'autovettura in sosta nella pubblica via, ancorché priva di parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiata od usurata e non rilevando in contrario la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)