Sez. 6, Sentenza n. 21 del 13/01/1968 Ud. (dep. 04/04/1968) Rv. 107468 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI.*
La differenza tra la concussione e le varie forme di corruzione consiste in cio che, mentre nella prima colui che da o promette denaro od altra utilita e dominato dal metus publicae potestatis, nelle altre egli tratta alla pari con il pubblico ufficiale. Nel caso in cui il privato versi invece il denaro al pubblico ufficiale perche costretto o indotto da quest'ultimo si ha la concussione perche il primo non partecipa all'Azione illecita del secondo e ne e invece solo la vittima. (V.104658, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)