Sez. 3, Sentenza n. 1034 del 29/04/1964 (Rv. 301460 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL VETTORE - DILIGENZA DEL VETTORE.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL VETTORE - DILIGENZA DEL VETTORE.*
Nel contratto di trasporto di persone, il vettore, per liberarsi dalla presunzione legale, di cui all'art.1681 cod.civ., e tenuto a provare che l'evento dannoso non e a lui imputabile, in quanto dovuto a fortuito ovvero a colpa esclusiva del terzo ed, in ogni caso, e tenuto a provare, altresi, di avere adottato ed usato tutte le cautele richieste dall'adempimento dei suoi obblighi contrattualì e cio anche nell'ipotesi in cui, per una brusca frenata dell'automezzo, il viaggiatore abbia riportato danno. Peraltro, la responsabilita del vettore non presuppone una diligenza qualificata, che renda rilevante anche la colpa lievissima, essendo sufficiente la diligenza media del buon padre di famiglia. (V. 877/63; 3385/62; 619/62; 577/62; 1388/61; 1090/55; 2164/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)