Sez. 1, Sentenza n. 42 del 16/01/1968 Ud. (dep. 18/04/1968) Rv. 107584 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO -AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI -INAMMISSIBILITA DEL RICORSO -PROPOSIZIONE DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO -AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI -INAMMISSIBILITA DEL RICORSO -PROPOSIZIONE DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*
Il ricorso per Cassazione, a sostegno del quale non sia stato dedotto alcun motivo, non e ammissibile per la sola proposizione di una questione di legittimita costituzionale. Invero, posto che la eventuale dichiarazione di illegittimita costituzionale non e fine a se stessa ma svolge una funzione strumentale rispetto alla decisione relativa all'oggetto del giudizio penale, e inammissibile il ricorso se non sia stata proposta alcuna questione di Competenza della Corte di Cassazione, alla cui risoluzione serva da presupposto strumentale la denunziata illegittimita costituzionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)