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Sez. 3, Sentenza n. 8809 del 04/09/1998 (Rv. 518631 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO | Omesso versamento - Conseguenze - Decadenza dal diritto esercitato - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518631-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO

In tema di riscatto di immobili urbani per uso non abitativo, disciplinato dall'art. 39, della legge n. 392/78, il mancato pagamento del prezzo nel previsto termine di tre mesi (che ha natura dilatoria) dalla sentenza che ha accolto la domanda di riscatto non comporta - in mancanza di una espressa previsione - decadenza dal diritto legittimamente esercitato e giudizialmente riconosciuto, né condiziona gli effetti della sentenza, ma concreta solo un inadempimento dell'obbligazione pecuniaria del retraente, dal quale può derivare il diritto del retratto all'adempimento coattivo ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)