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Sez. 6, Sentenza n. 2664 del 29/10/1973 Ud. (dep. 28/03/1974) Rv. 126604 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - CONDIZIONI DI RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126604-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - CONDIZIONI DI RILEVANZA.*

La buona fede assume Rilevanza come causa di giustificazione nei reati contravvenzionali allorche risulti, in modo inequivocabile, dagli Atti, la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceita della sua condotta, e risulti altresi che egli ha fatto tutto quanto poteva per osservare la legge, onde nessun rimprovero gli possa essere mosso. In tali casi, infatti, la contravvenzione non si realizza per Mancanza dell'elemento soggettivo. Non sussistendo queste condizioni, la buona fede non puo essere invocata, neppure adducendo un precedente giudicato che abbia assolto l'imputato da identico addebito, oppure la tolleranza dell'autorita preposta ad un determinato settore della pubblica amministrazione. (V 122283, anno 1972; 102186, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)