Sez. 1, Sentenza n. 797 del 25/03/1966 (Rv. 321604 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - PRESUNZIONI - GIOIELLI, DENARO, MOBILIA - INVENTARIO - EFFETTI - CONDIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - PRESUNZIONI - GIOIELLI, DENARO, MOBILIA - INVENTARIO - EFFETTI - CONDIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE.*
L'inventario compiuto dal chiamato alla eredita che l'abbia accettata con beneficio di inventario, se risulta incompleto, perche non riproduce esattamente la consistenza del patrimonio del defunto, non e idoneo a vincere la presunzione contemplata nell'art. 31, 2 comma della legge tributaria sulle successioni - R.d. 30 dicembre 1923, n.3270 - riguardante l'esistenza, in predeterminate percentuali, di gioielli, denaro e mobilia nell'asse ereditario, ai fini della Determinazione del valore imponibile per l'imposta di successione. Il mancato ricorso al criterio presuntivo secondo la previsione del 3 comma del citato articolo postula, infatti, che l'inventario formalmente sia perfetto e completo, contenga cioe tutte le tassative indicazioni di cui all'art. 775 cod. proc. civ., a nulla rilevando che, ai fini civili- art.494 cod. civ. - esso mantenga la sua efficacia se la incompletezza non sia ascrivibile a mala fede dell'erede. *
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)