Disciplina dell'imposta di bollo
Testo in vigore al
Titolo I. Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Oggetto dell'imposta
1. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
Art. 2 Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso
1. L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.
2. Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro:
1) si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti la Corte costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonche' nei procedimenti contenziosi amministrativi o dinanzi agli arbitri;
2) si allega ad un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.
3. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nei casi di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.
Art. 3 Modi di pagamento
1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati senza materiale apposizione di bollo o di visto per bollo.
Art. 4 Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone
1. La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore.
2. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
3. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.
Art. 5 Definizione di foglio e di pagina
1. Agli effetti del presente decreto e dell'annessa tariffa il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata.
2. Per i tabulati meccanografici la imposta e' dovuta per ogni facciata effettivamente utilizzata.
3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale.
Art. 6 Misura del tributo in caso d'uso
1. Per gli atti soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
2. Le norme dell'art. 2, secondo comma, n. 1), del presente decreto, concernenti la produzione o l'esibizione di atti, documenti e registri davanti l'autorita' giudiziaria, si applicano nel momento in cui il giudice emette un provvedimento in base ai medesimi.
3. Nel processo di cognizione, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice durante l'istruzione della causa emette un provvedimento sugli atti, documenti e registri e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, nonche', per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui e' fissata l'udienza di discussione in conformita' dell'art. 62 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 7 Definizione di ricevuta
1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria.
Art. 8 Onere del tributo nei rapporti con lo Stato
1. Nei rapporti con lo Stato o con enti parificati per legge allo Stato agli effetti tributari, l'imposta di bollo, quando dovuta, sta a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
Titolo II. Modi di applicazione dell'imposta
Art. 9 Carta bollata
1. Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate, ciascuna delle quali non puo' contenere piu' di 28 sillabe, salva la compensazione tra le sillabe delle varie linee dello stesso foglio. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti; e' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento.
2. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 28 sillabe per linea e le 100 linee per foglio.
Art. 10 Bollo straordinario sostitutivo o alternativo di quello ordinario
1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
Art. 11 Bollo straordinario
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
2. E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
Art. 12 Marche da bollo
1. L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.
2. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
3. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri
o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.
4. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Art. 13 Divieto di scrivere piu' atti sul medesimo foglio
1. Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto, previo pagamento della relativa imposta, su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario.
2. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza coll'originale;
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';
8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni, riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;
9) il certificato del procuratore delle imposte scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o coointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14) le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualita' personali concernenti la stessa persona.
Art. 14 Speciali modalita' di pagamento
1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, per i quali e' previsto esclusivamente l'uso della carta bollata puo' essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta in modo straordinario. La relativa autorizzazione e' accordata dagli uffici del registro per gli atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni, dall'intendente di finanza negli altri casi.
2. Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.
3. L'autorizzazione all'impiego di macchine elettriche bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione risiede il contribuente.
4. L'utente delle macchine elettriche bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione dall'intendente di finanza.
Art. 15 Pagamento in modo virtuale
1. Per determinate categorie di atti o documenti, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
2. Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile "Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di finanza di.........
n..... del............".
3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.
4. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
6. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della data trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva.
7. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
8. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
9. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento della imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
Art. 16 Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.