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Sez. 3, Sentenza n. 2769 del 28/03/1997 (Rv. 503354 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Formulazione al C.T.U. di un quesito diverso da quello inizialmente indicato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503354-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Poiché le ordinanze, anche collegiali, sono sempre revocabili e modificabili da parte del giudice che le ha emesse, con le sole eccezioni di cui all'art. 177 cod. proc. civ., il giudice di merito ben può, nell'esercizio delle proprie discrezionali attribuzioni, formulare al C.T.U. un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell'ordinanza di nomina.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)