Sez. 3, Sentenza n. 2611 del 09/12/1970 (Rv. 349002 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - RECLAMO AL COLLEGIO - PRONUNCIA CON ORDINANZA SOTTOSCRITTA DAL SOLO PRESIDENTE E NON CON SENTENZA - PROVVEDIMENTO INESISTENTE - IMPUGNAZIONI - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - RECLAMO AL COLLEGIO - PRONUNCIA CON ORDINANZA SOTTOSCRITTA DAL SOLO PRESIDENTE E NON CON SENTENZA - PROVVEDIMENTO INESISTENTE - IMPUGNAZIONI - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE.*
Qualora il reclamo al collegio proposto contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha pronunziato sull'eccezione di Estinzione del procedimento esecutivo, sia stato deciso con ordinanza firmata dal solo Presidente, invece che con sentenza, cosi come prescritto dall'art 630 cod proc civ, questo provvedimento e giuridicamente inesistente, in quanto la pronunzia del giudice collegiale il quale, sotto Forma di ordinanza, sia sottoscritto dal solo Presidente del collegio e non anche da tutti i componenti del medesimo, difetta di un elemento essenziale affinche possa essere considerato come sentenza. Pertanto, ove contro tale provvedimento sia stato proposto gravame, il giudice di appello, ai sensi degli artt 161 e 354, primo comma, cod proc civ, non puo decidere sul merito, ma deve rimettere la causa al giudice di primo grado e qualora cio non sia avvenuto, poiche l'inesistenza giuridica della sentenza puo essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la rimessione della causa al giudice di primo grado deve essere disposta, anche di ufficio, dalla Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)