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Sez. 1, Sentenza n. 8663 del 26/06/2000 (Rv. 538031 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Cumulo dell'opposizione con altra domanda per ragioni di connessione - Sentenza - Capo sulla domanda cumulata - Termine ex art. 99 Legge Fall. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538031-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

Poiché la riunione di più cause in un unico processo non fa venir meno l'autonomia delle domande e delle relative decisioni, in caso di cumulo per ragioni di connessione dell'opposizione allo stato passivo con altra domanda, la speciale disciplina di cui all'art. 99, quinto comma Legge Fall. - che prevede il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza di opposizione - si applica soltanto ai capi della sentenza che incidono sulla formazione dello stato passivo, ammettendo o non ammettendo il credito insinuato, mentre non si estende ai capi relativi alle altre domande, quand'anche incidenti sull'ammontare del credito concorsuale (nella specie, proposta opposizione allo stato passivo per essere stato ammesso il credito nel suo intero ammontare e non previa compensazione di un controcredito e avendo la curatela domandato in via riconvenzionale il pagamento della somma compensata, la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha ritenuto impugnabile nel termine ordinario il capo sulla riconvenzionale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)