Sez. 3, Sentenza n. 5943 del 05/11/1980 (Rv. 409735 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE DEL CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - EFFETTI - DIFFERENZA DEL PEGNO DI CREDITO - ADESIONE DEL CESSIONARIO DEL CREDITO AL CONCORDATO PREVENTIVO DEL CEDENTE - RINUNCIA - INSUFFICIENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE DEL CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - EFFETTI - DIFFERENZA DEL PEGNO DI CREDITO - ADESIONE DEL CESSIONARIO DEL CREDITO AL CONCORDATO PREVENTIVO DEL CEDENTE - RINUNCIA - INSUFFICIENZA.*
La cessione del credito a scopo di garanzia da sempre luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto: in via immediata, se il credito e gia maturato, ovvero in via differita, cioe al momento della maturazione, se trattasi di credito futuro. Essa, pertanto, non puo essere confusa con il pegno di credito, in quanto quest'ultimo, per la sua precipua caratteristica strutturale, integra un tipico diritto di prelazione, che non da mai luogo al trasferimento della titolarita del credito al creditore pignoratizio. Conseguentemente, non potendosi la cessione di un credito a scopo di garanzia annoverare tra i diritti di prelazione, indicati tassativamente dall'art 177, terzo comma, legge fallimentare, bensi attuando soltanto una Forma atipica di garanzia, l'adesione del cessionario del credito al concordato preventivo del cedente non ne comporta la rinuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2800, Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)